Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 7, Sentenza n. 4/7/2012 del 23 gennaio 2012
“Il mancato deposito della sentenza di primo grado ad opera dell’appellante non comporta l’inammissibilità dell’appello, se la sentenza è compiutamente indicata nell’atto d’appello, atteso che tutto il fascicolo di causa è inviato dalla CTP alla CTR“.
(cfr. D.Lgs. 546/1992, art. 53, comma III:”Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza“)