E’nullo l’avviso di accertamento tributario se sottoscritto da un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente

Cassazione Tributaria, Ord. del 14.10.2016 n. 20858

[omissis]

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’amministrazione ricorrente deduce la “violazione dell’art. 42, 1 ° e., D.P.R. n. 600/73 e falsa applicazione dell’ad. 7 L. n. 212100 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c;)”, in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente confermato la declaratoria della C.I.P. di nullità dell’avviso impugnato (“perché non sottoscritto dal Direttore e perché non è stata allegata la delega conferita a colui che quell’atto ha sottoscritto”), attribuendo “all’Ufficio l’onere di dimostrare una delega dei poteri di firma dell’accertamento, che invece era già imita nel suo ruolo di Capo Area Controllo, in virili della preposizione a tale ufficio”.

2. Il ricorso, sebbene tempestivo (trattandosi di giudizio instaurato l’8 giugno 2009 e dunque soggetto al termine di impugnazione annuale ex art. 327, primo comma, c,p.c., ante novella), è però infondato.

3. Invero, secondo consolidato orientamento dì questa Corte, “in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, comuni 1 e 3, del D.P.R n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva” (da ultimo, Cass. Sez. V, n. 22810/15), con la conseguenza che “la sottoscrizione dell’avviso di accertamento — atto della p.a. rilevanza esterna — da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, comuni 1 e 3, dinanzi citato” (Cass., sent. n. 14195/00; ord. n. 9736/16).

Inoltre, in ipotesi di contestazione della sottoscrizione riconducibile non già al “capo del ufficio titolare”, bensì ad un funzionario della carriera direttiva”, “incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. n. 14626100, 17400112, 14942113, del 2013), dal momento che le qualche professionali di chi emana ratto costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente” (Cass. un. 18758/14, 22800/15, 24492/15).

Tanto risulta affermato “sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente” (Cass. nn. 18758/14, 1704/13, 14942/13), non essendo peraltro “consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’ad. 38, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. sent. n. 14942/13, ord. n. 9736/16).

7. Avendo la sentenza impugnala fatto corretta applicazione dei richiamati principi, il ricorso va respinto, ma senza condanna alle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e dichiara irripetibili le spese processuali.