La notifica ex art. 140 cpc presuppone l’indicazione delle ragioni per cui non si è potuto procedere ex art. 139

Cassazione civile Sez. VI – 2 Ordinanza n. 683 del 12/01/2018

Evidentemente questa Corte non può che ribadire i propri dicta.
Ovvero che la speciale forma di notificazione prevista dell’art. 140 c.p.c., è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e la
sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità (cfr. Cass. 31.7.2007, n. 16899).
Ovvero che il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c.,
presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del
destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi pacificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c. (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20098).
In questi termini, ed a fronte del rilievo del giudice a quo, a tenor del quale “non è chiarito se le persone di cui all’art. 139, non fossero reperibili oppure se alcuna di loro (senza specificare quale) fosse incapace oppure si fosse rifiutata di ricevere l’atto” (così sentenza d’appello,pag. 3), si reputa quanto segue.
Per un verso, che non può essere condiviso l’argomento di parte ricorrente
secondo cui, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c., è “assolutamente indifferente che le persone legittimate siano irreperibili, ovvero incapaci, ovvero ancora si rifiutino di ricevere l’atto” (così ricorso, pag. 7).
Per altro verso, che va recepita la prospettazione del controricorrente secondo cui la circostanza che la relazione di notificazione indichi “tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna” (così controricorso, pagg. 4 – 5).