Le Sezioni Unite sulla validità della procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso.

Cass. Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022

L’ordinanza di rimessione rileva che la procura speciale conferita al difensore, redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, è priva di data e contiene un generico riferimento al procedimento davanti alla Corte di Cassazione tra la ricorrente e l’I.S.P. s.p.a., “senza alcuna ulteriore specificazione”.

La procura speciale che contiene riferimenti al merito, non riporta il numero della sentenza emessa dalla Corte di Appello ed è priva di data può essere considerata valida?

le Sezioni Unite ritengono di comporre il contrasto di giurisprudenza dando continuità all’orientamento già espresso nelle due fondamentali sentenze n. 11178 del 1995 e n. 2642 del 1998.

È opportuno osservare, come correttamente ha sostenuto il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, che la soluzione del problema non può prescindere dalla considerazione della centralità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale diritto, come più volte ribadito sia dalla Corte costituzionale che dalle Corti europee, per poter essere concretamente esercitato, impone che gli ostacoli di natura procedurale impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito siano limitati ai casi più gravi, nei quali non è possibile assumere una decisione diversa (si veda, tra le pronunce più recenti, la nota sentenza della CEDU 28 ottobre 2021, pronunciata nel caso Succi contro Italia, nella quale la Corte europea ha evidenziato che le limitazioni all’accesso alle Corti Supreme non devono essere interpretate in modo troppo formale). Tutto ciò sulla base dell’indiscutibile affermazione secondo cui il processo deve tendere per sua natura ad una decisione di merito, perché risiede in questo l’essenza stessa del rendere giustizia.

Deve poi aggiungersi, per quanto specificamente riguarda il problema oggi in esame, che l’art. 111, settimo comma, Cost., prevede che il ricorso per cassazione costituisca uno strumento «sempre ammesso» contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale; il che è in armonia con il ruolo di supremo giudice che la Carta fondamentale attribuisce a questa Corte.

Non bisogna dimenticare, inoltre, la centralità del ruolo che il difensore gioca, in favore del proprio cliente, per consentire che il diritto di difesa venga realmente esercitato; tant’è che la procura alle liti, come in precedenza si è detto, risponde da un lato all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della riferibilità all’assistito dell’attività svolta dal difensore.

Due devono essere, ad avviso di queste Sezioni Unite, i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.).

Traducendo in forma più concreta quanto si è detto, va affermato che la sicura riferibilità al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell’incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso – e che toglie ogni dubbio sulla sua validità, come emerge anche dalle pronunce dell’orientamento più restrittivo – è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997. Com’è stato efficacemente detto dalla sentenza n. 2642 del 1998, «può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede».

Tale parificazione è, in effetti, una presunzione che dà attuazione al principio di conservazione dell’atto; di talché, riprendendo ancora un passaggio della sentenza appena richiamata, la procura redatta su foglio separato ma materialmente congiunto è da ritenere valida «in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione».

Questo ulteriore passaggio dimostra la continuità tra la sentenza n. 2642 del 1998 e la sentenza n. 11178 del 1995; come si è detto in precedenza, la scelta da quest’ultima compiuta nel senso di dare il massimo risalto al principio di conservazione degli atti deve necessariamente arrestarsi qualora la procura sia stata redatta in modo tale da escludere con certezza che la parte, nel conferirla, abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione. Al contrario, com’è stato più volte affermato dalle sentenze indicate in precedenza al n. 8, il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessa debba ritenersi invalida.

13. Il Collegio è consapevole del fatto che non mancano, anche da parte della dottrina, sollecitazioni nel senso di esigere un qualcosa di più affinché la procura possa essere considerata speciale e, quindi, idonea ai fini dell’art. 365 cod. proc. civ.; in questo senso, provando a formulare un’ipotesi, si potrebbe richiedere che essa indichi il numero e l’anno del provvedimento impugnato, in modo da garantire la sicura posteriorità della stessa rispetto a quel provvedimento.

Tale opzione, tuttavia, non è percorribile e ciò per almeno due ragioni.

Da un lato, perché deve valere in questo campo la vecchia massima ubi voluit, dixit; e di questo si trae conferma proprio dalla norma speciale di cui si è detto a proposito della protezione internazionale. Assolutamente condivisibile si presenta, su questo punto, il rilievo del Procuratore generale il quale, nella sua requisitoria scritta, ha osservato che «la scelta di trincerarsi dietro un rigido formalismo, a tal fine richiedendo che il testo della procura alle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnata dinanzi alla Corte di legittimità, non è in linea con la più convincente elaborazione dottrinale», oltre a non tenere conto «della natura, eminentemente disponibile, degli interessi coinvolti».

Da un altro lato, e con grande forza, queste Sezioni Unite intendono ribadire che l’avvocato che propone un ricorso per cassazione, il quale deve essere iscritto, tra l’altro, all’apposito albo speciale, è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità. L’esercizio della giurisdizione non può avere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense.

14. La bontà dell’approdo interpretativo qui raggiunto è ulteriormente confermata dalle riflessioni che, raccogliendo le sollecitazioni dell’ordinanza interlocutoria, devono essere compiute in riferimento al processo telematico.

Come si è già detto in precedenza, il testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente).

In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti «si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».

Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l’art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “busta telematica”. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato.

Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell’orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare.

L’enunciazione del principio di diritto.

15. Il contrasto di giurisprudenza prospettato dall’ordinanza interlocutoria va risolto, pertanto, enunciando il seguente principio di diritto:

«A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

L’esame della procura conferita nel caso in esame.

16. Alla luce del principio appena enunciato emerge che la procura conferita nel caso in esame dalla ricorrente è valida. Essa, infatti, è sottoscritta dalla ricorrente G. T., con firma autenticata dal difensore avv. S. C., ed è conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del giudizio. L’ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione interpretato nei sensi di cui in motivazione. Ne consegue che, dichiarata la validità della procura speciale conferita dalla ricorrente, il ricorso va restituito alla Sesta Sezione Civile – 3 per la decisione.

Cass. Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 (estratto)

N.B.: Il testo della sentenza potrebbe contenere errori causati del procedimento di scansione