Opposizione al ruolo esattoriale. E’ ancora ammissibile.

L’opposizione al ruolo esattoriale successiva alla scadenza dei termini per opporre la cartella di pagamento è ancora possibile, anche dopo l’entrata in vigore del comma 4-bis del D.P.R. 602/73.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con la sentenza appresso riportata, ha stabilito che “il mancato rilascio del DURC, causato dalla presenza di debiti contributivi, ha gravi conseguenze negative nell’esercizio dell’impresa. In particolare, la società in mancanza di DURC regolare, non può riscuotere crediti derivanti dai pregressi rapporti contrattuali con la P.A. e non può evidentemente partecipare a nuovi appalti promossi da enti pubblici; né può godere di benefici ed agevolazioni normativi, fiscali e contributivi“. Pertanto, ha rilevato al sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla società che, impugnando il ruolo esattoriale, chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento.

In tal caso, l’opposizione, tendente a far valere fatti sopravvenuti alla notifica della cartella, ovvero l’estinzione del credito per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, è stata ritenuta ammissibile.

Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, Sentenza n. 6456/2022 pubbl. il 06/12/2022

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all’esito della trattazione scritta ai sensi dell’art. 221 della legge n. 77/2020 (di conversione del d.l. n. 34/2020), in modifica dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) e dell’art. 7 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 e successiva disciplina emergenziale, in data 06/12/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13074 dell’anno 2021 del Ruolo generale LAVORO

TRA X. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. CARCATERRA MARIO

E AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore

E INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ida Rampino

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.8.2021 l’istante società premetteva: di vantare diritti di credito nei confronti del Comune di F. e del Comune di S. per lavori commissionati dai medesimi enti comunali; che, in data 02.03.2021, faceva richiesta del DURC e presentava domanda di pagamento al Comune di S., emettendo la relativa fattura (fattura n. 1/PA del 2021, allegata al fascicolo); che, tuttavia, l’ente debitore comunicava di non poter adempiere, dato che il DURC della società risultava non regolare; che, pertanto, in data 28.06.2021, la ricorrente chiedeva l’estratto del ruolo esattoriale presso l’Agenzia delle Entrate riscossione (in atti), dal quale risultano iscritte al uolo n. 119/2013, delle somme a debito dell’esponente per “premio IV rata” INAIL relativi all’anno 2012 e sanzioni civili, oltre altri accessori, per l’importo complessivo di Euro 583,63, in relazione ai quali è stata formata la cartella di pagamento n. 07120130153558873, asseritamente notificata il 07.01.2014.
Affermata la proponibilità della domanda avverso l’estratto di ruolo, deduceva, a sostegno dell’opposizione, l’insussistenza della pretesa creditizia ed, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della stessa. Chiedeva, pertanto, accogliersi l’opposizione sulla scorta delle motivazioni esposte.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE non si costituiva.
L’INAIL, nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità per tardività e l’infondatezza dell’opposizione, rilevando, nel merito, di aver proceduto allo sgravio della cartella.
Alla odierna udienza, disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall’ art. 221 co. 4 Legge n. 77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Quanto all’eccezione sollevata in ordine alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, va rilevato che l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, ha stabilito:

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere, dunque, direttamente impugnati in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; 2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
E’ onere della parte che impugna allegare –e provare- l’esistenza di un concreto interesse ad agire.
Nel caso di specie il mancato rilascio del DURC, causato della presenza di debiti contributivi, ha gravi conseguenze negative nell’esercizio dell’impresa. In particolare, la società in mancanza di DURC regolare, non può riscuotere crediti derivanti dai pregressi rapporti contrattuali con la P.A. e non può evidentemente partecipare a nuovi appalti promossi da enti pubblici; né può godere di benefici ed agevolazioni normativi, fiscali e contributivi.
Sussiste, dunque, interesse ad agire della parte istante ai sensi della l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che l’importo ingiunto con la cartella di pagamento n. 07120130153558873 pari 547,90 risulta integralmente discaricato. Lo sgravio sarebbe intervento in data 18.11.2021, in seguito al versamento effettuato dalla ricorrente presso il concessionario.
Nel merito appare in ogni caso fondata l’eccezione di prescrizione.
Preliminarmente deve rilevarsi che eventuali questioni afferenti il merito della pretesa andavano fatte valere entro il termine di 40 giorni dalla loro notifica, così come le eccezioni concernenti eventuali vizi formali della cartella medesima andavano proposte nel rispetto del termine di cui all’art. 617 c.p.c., e risultano sanate dalla proposizione del presente giudizio.
Decorsi i detti termini, resta da esaminare unicamente la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti le cartelle di pagamento de quibus.
Andando, pertanto, ad esaminare la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti le cartelle di pagamento de quibus, va rilevato quanto segue.
Ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie…. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.”
Applicandosi, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, e partendo dalle date di asserita notifica della menzionata cartella (7.1.2014), tenuto conto della data del deposito del ricorso (02.08.2021), va dichiarata la prescrizione per i ruoli di competenza del giudice adito.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei ruoli emessi dall’INAIL portati dalla cartella di pagamento n. 07120130153.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’INAIL, ente impositore.

P. Q. M.

Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla i ruoli emessi dall’INAIL portati dalle cartelle di pagamento n. 07120130153******.
Condanna l’INAIL al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € *,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 06/12/2022
IL GIUDICE
Dott.ssa S. Borrelli

Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, Sentenza n. 6456/2022 pubbl. il 06/12/2022

(N.B.: il testo potrebbe contenere degli errori dovuti al procedimento di scansione)