Il Giudice deve esporre argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la compensazione delle spese

Motivi generici non giustificano la compensazione delle spese legali.

Ordinanza del 15 dicembre 2011, n. 26987

”il motivo appare fondato, tenuto conto che l’art. 92, secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi ed eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella motivazione“;

”a tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. Il. 21521 del 2010)“: