Sull’applicazione dei criteri di valutazione equitativa del danno non patrimoniale (personalizzazione del danno)

Cassazione Civile n° 2228 del 16.02.2012:

Come questa Corte – in termini generali in tema di liquidazione dei diversi aspetti o voci di cui l’unitaria categoria del danno non patrimoniale si compendia – ha già avuto modo di affermare, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) -, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.
A tal fine i criteri di liquidazione adottati dal giudice debbono essere pertanto idonei a garantire la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Questa Corte (oltre a porre in rilievo che le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” in quanto le statisticamente maggiormente testate, le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale: v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 12/7/2006, n. 15760) ha al riguardo sottolineato che il mero riferimento ad una percentuale di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente invero di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione nel caso di specie ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale (cfr. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760), giacché l’adozione di meccanismi semplificativi di  liquidazione di tipo automatico sono inidonei a far intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, al fine di potersi essa considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (cfr. Cass., 10/3/2010, n. 5770; Cass., 12/12/2008, n. 29191. V. altresì Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702).
Orbene, nell’affermare che “la liquidazione del danno morale in favore del minore, calcolata dal giudice in ragione della metà del danno biologico, è da reputarsi congrua ed adeguata al caso concreto ed in linea con i criteri utilizzati anche da questa Corte”, la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi, sicché della medesima s’impone la cassazione in relazione.