3. È noto, che in tema di danni causati da cani randagi, si registrano difformi indirizzi giurisprudenziali, sia in sede di legittimità che di merito, circa l’individuazione del soggetto pubblico responsabile, se il Comune ovvero l’Asl (per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass. n. 17258/11; contra Cass. n. 27001/2005).A parere di questo Giudice, la questione deve essere affrontata prendendo le mosse dalla normativa regionale che disciplina la prevenzione del fenomeno del randagismo. Invero, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 demanda alle Regioni l’istituzione dell’anagrafe canina e l’adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo. Quindi, solo alla luce della normativa regionale è possibile stabilire su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e comunque come tali funzioni vengano ripartite. Una volta stabiliti, in applicazione della disciplina positiva vigente, i rispettivi compiti, è possibile, tenendo presente il caso concreto, verificare la sussistenza di comportamenti commissivi o omissivi colposi di uno o dell’altro ente ovvero di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze, e accertare così il soggetto responsabile per i danni arrecati dai cani randagi
…In un ambito, quale quello del danno non patrimoniale, in cui vige il principio di tipicità, si tratta dunque di individuare un criterio normativo mediante il quale accertare la sussistenza di un’ipotesi di ingiustizia costituzionalmente qualificata. Il dato normativo costituzionale offre una prima, anche se non esaustiva, indicazione, della centralità del diritto costituzionalmente protetto. Tra questi vi è la proprietà privata che ai sensi dell’art. 42 Cost. deve essere riconosciuta e garantita dalla legge, e che può essere limitata solo nell’interesse pubblico (nel senso che va riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, Trib. Firenze 21.1.2011 ).
La centralità del diritto di proprietà, quale valore dell’individuo solo volontariamente rinunciabile al di fuori di pubbliche necessità, è corroborata dal contenuto della Carta Europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo, la quale, com’è noto, sulla base dell’art. 6 del Trattato istitutivo dell’Unione europea, così come modificato dall’art. 1 del Trattato di Lisbona, ha ormai “lo stesso valore giuridico dei trattati” e, dunque, si inserisce, nel disegno delle fonti del diritto, su un piano di equiordinazione con la Costituzione alla stessa stregua dei trattati. L’art. 17, inserito nel titolo II rubricato “Libertà”, prevede che “Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale”. Dunque, nella Carta la proprietà oltre ad essere riconosciuta e garantita, viene vista nell’ottica del rispetto della libertà dell’individuo. L’assetto normativo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea induce a ritenere che debbono considerarsi inviolabili tutti i diritti della persona che attengono alla sua dignità (titolo I), alla sua libertà (titolo II), all’uguaglianza (titolo III), alla solidarietà (titolo IV) alla cittadinanza (titolo V) ed alla giustizia (titolo VI).
Nel caso che ci occupa, non si può negare che vi sia stata la lesione del diritto di proprietà conseguente alla morte del volpino aggredito dai randagi
Commento su Altalex: Randagismo e danno da morte di animale d’affezione: Comune e Asl condannati (link rimosso perché non più funzionante).
