Responsabilità nel caso di infortunio durante una gita scolastica: cautele preventive dell'albergatore e dell'insegnante

Corte di Cassazione, sentenza n. 1769 dell’08 febbraio 2012

Una studentessa cade dalla  terrazza dell’albergo mentre si trova in gita. Sono responsabili sia l’albergatore

la mancanza di illuminazione aggrava la situazione di pericolosità e non può allora, di per sé sola considerata, fondare l’abnormità della condotta della vittima, tutt’al più solo incidendo sulla successiva valutazione dell’intensità del rischio coscientemente assunto da quest’ultima ai fini della valutazione del concorso causale della sua stessa condotta nella determinazione dell’evento; la notazione della inutilità della segnalazione in rapporto all’ora notturna e quindi alla sua non percepibilità in concreto è contraddittoria ed illogica, visto che un’idonea segnalazione avrebbe dovuto farsi carico della propria visibilità proprio durante le ore notturne, quando c’è la situazione di insidia o pericolo erta ancora maggiore;

allora, non correttamente la corte territoriale esclude, dalle conseguenze di tale intrinseca situazione di pericolosità, il nesso causale tra cosa ed evento: in quanto poteva forse essere percepita dalla vittima la sicura improprietà dell’uso della cosa stessa (essendone esclusa la destinazione a calpestio) e perfino la sua ordinaria non praticabilità per il calpestio, ma non anche la sua estrema pericolosità, atteso che essa dava direttamente sul vuoto, senza protezione, illuminazione ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno; in sostanza, doveva configurarsi tutt’altro che abnorme la possibilità di un accesso, non impedito adeguatamente né oggetto di dissuasione con segnali, e di una fruizione oggettivamente pericolosa da parte di chi alloggiava –se non altro – nella camera della vittima.

È sulla base di tanto che l’esclusione di responsabilità dell’albergatore, gestore dell’edificio, va ritenuta non corretta e che si impone la cassazione della gravata sentenza, affinché il giudice del rinvio rivaluti la fattispecie in ordine alla posizione della società gestrice dell’albergo, alla stregua del seguente principio di diritto: poiché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima, salva la valutazione della sua condotta ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., consistente nella fruizione del bene custodito, benché non conforme al suo uso ordinario, quando non vi sia ragionevole modo di attendersi una peculiare oggettiva pericolosità dell’uso diverso, ma reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima

sia l’insegnante, sul quale grava l’obbligo di accertarsi preventivamente delle adeguate condizioni dell’hotel in quanto:

in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542);

Sulla natura della responsabilità dell’insegnante, la Corte ricorda che:

 in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542);

quanto peraltro al caso di danno cagionato dell’alunno a sé medesimo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico- l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona; pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante…