L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore straniero del danneggiante, è proponibile innanzi al giudice italiano, seppur soggetta alla legge straniera

Giudice di Pace di Salerno, Sentenza del 29/3/2012

Il cittadino italiano,  vittima di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli che si sia verificato in uno stato estero, può domandare non solo il risarcimento (fase stragiudiziale ) al mandatario per la liquidazione dei sinistri, designato in Italia  dall’assicuratore straniero del responsabile (art. 153 comma 1 C.d.A. ), bensì ha anche la facoltà di convenire  in giudizio ,con l’azione diretta,  sempre in Italia, l’assicuratore della r.c.a. del  responsabile del sinistro (straniero). E’ ovvio che l’eventuale azione ordinaria nei soli confronti dello straniero responsabile, che non risiede, né domicilia in Italia, sfugge alla giurisdizione del giudice italiano (art. 3 L.218/95), mentre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore straniero garante per la rca quest’ultimo, è ammissibile e proponibile innanzi al giudice italiano, seppure soggetta alla legge straniera ( art. 18 Regolamento CE 864/2007; art. 62 L.218/1995).

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