Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254
Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilita’, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessita’ di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, percio’, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235).
Da Assicurativo.it.
