Non sono vessatorie le clausole che specificano il rischio garantito

Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative  della  responsabilita’,  agli  effetti  dell’art.  1341  cod.  civ.  (con  conseguente  necessita’  di  specifica  approvazione  preventiva  per  iscritto),  quelle  che  limitano  le  conseguenze  della  colpa  o  dell’inadempimento  o  che  escludono  il  rischio  garantito,  mentre  attengono  all’oggetto  del  contratto – e non sono, percio’, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole  che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio  garantito” (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235).

Da Assicurativo.it.