Il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria, deve provvedere sulle spese

Cass. Civ. Sentenza n. 22033 del 24 ottobre 2011:

“Nella struttura delle opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, nel senso dell’articolazione di una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e di una dovuta fase a cognizione piena davanti a quello stesso giudice o – per le sole opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c. – davanti a quello competente nel merito, deve ritenersi che il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo riguardo alla chiesta tutela sommaria (cioè, rispettivamente: a) con rigetto dell’istanza di sospensione nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 e rigetto della sospensione o dell’adozione dei provvedimenti indilazionabili nell’esecuzione ai sensi dell’art. 618 c.p.c.; b) con accoglimento dell’istanza di sospensione o – nell’opposizione agli atti – della richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2) e nel contempo fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito o – nelle sole opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c. – quello per la riassunzione davanti al giudice competente, debba provvedere sulle spese della fase sommaria. La relativa statuizione è ridiscutibile nell’ambito del giudizio di merito”.
“Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela emesso a chiusura della fase sommaria delle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., ometta di fissate il termine per l’introduzione del giudizio di merito (o – nelle opposizioni ex artt. 615 e 619) per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata, tanto se vi sia provvedimento sulle spese quanto se manchi, può alternativamente o chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione del termine con istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c. nel termine perentorio previsto da detta norma o introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine, restando esclusa comunque l’esperibilità contro l’irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7“.
“La mancanza dell’istanza di integrazione nel termine di cui all’art. 289 c.p.c., ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, per mancata prosecuzione, con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese”.

 

Cass. civ., Sez. III, 27/10/2011, n. 22503:

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un’opposizione esecutiva proposta ai sensi dell’art. 615, secondo comma, 617 o 619 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell’esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l’introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all’introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d’integrazione formulata ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all’introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese. (Dichiara inammissibile, Trib. Vallo Della Lucania, 21/05/2008)