Condotte irrazionali o inosservanti del dovere di diligenza escludono la responsabilità ex 2051 del custode della strada

Cass. Civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6065

…la responsabilita’ gravante sulla P.A., ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali, e’ esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilita’ della P.A. (Cass., 22.4.2010, n. 9546).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e percio’ non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorche’ colpose (Cass., 27.9.1999, n. 10703).
La possibilita’ per il danneggiato di percepire agevolmente l’esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilita’ di un nesso eziologio tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.
Dalla fattispecie in esame non emerge alcun elemento dal quale si possa evincere che C.H. non fosse in grado di percepire l’esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un’andatura coerente con le caratteristiche del veicolo da lui steso condotto ed avesse prestato una adeguata attenzione alle condizioni del terreno.
Si ha quindi ragione di ritenere che l’evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocita’, C.A. non fosse transitato nella fascia della strada ove era presente la buca.
Nel caso in esame la Corte di merito, con ragionamento immune da vizi logici o giuridici e con adeguata motivazione ha escluso un comportamento colposo dell’ente A.n.a.s., pur in presenza delle buche, in quanto lo stesso ente si era attivato nel segnalarle con apposito cartellone, oltre ad imporre il limite di velocita’ di km 30/h. Colposo invece e’ stato il comportamento del motociclista che non si e’ attenuto alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili in pieno giorno, e non ha tenuto una velocita’ adeguata alla condizione dei luoghi.

Da assicurativo.it