Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, Sent. del 02.10.2012, n. 16789
In relazione alla violazione da parte della compagnia assicuratrice delle norme a tutela della concorrenza in materia di R.c. auto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la Sentenza di Appello che ribadiva
“il principio di diritto affermato per controversie simili a quella di cui è processo da Cass. n. 2305 del 2007 nel senso che “L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi del 2 comma dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonché alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato.
In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiale) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo.
Accertata, dunque, l’esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa liquidazione, determinando l’importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri vari”.
Ha, quindi, enunciato di voler accogliere tale principio di diritto, in quanto corrispondeva “obiettivamente ad una normale sequenza causale, idonea a dare prova anche per presunzioni del nesso eziologico tra la condotta antigiuridica ed il danno, la ripercussione dell’intesa anticoncorrenziale – del resto ontologicamente orientata e soggettivamente finalizzata proprio all’attenuazione delle oscillazioni del prezzo del prodotto offerto, normalmente indotte da un regime di libera concorrenza verso il ribasso, che potessero verificarsi sfavorevoli per il produttore – sull’entità finale del prezzo e cioè, del premio assicurativo: e tanto soprattutto se, come nel caso di specie, l’incremento del premio vi sia stato in concreto”. Ha, di seguito, sempre per quanto interessa, che “la convenuta Compagnia, non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse, nemmeno in minima parte, ascrivibile casualmente (rectius: causalmente) alla accertata intesa anticoncorrenziale; del resto, persino una istanza di Consulenza Tecnica – per scongiurare una natura esplorativa del mezzo di integrazione istruttorio in esame – avrebbe avuto bisogno della specifica indicazione, da parte della convenuta, di quali momenti o fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale andassero verificati e, soprattutto, in relazione a quali degli atti ritualmente acquisiti al processo o da acquisire nel rispetto delle norme che regolano l’istruttoria del processo civile ordinario, quale si atteggia quello in esame”.
Inoltre la S.C. ha stabilito che il rilievo in senso presuntivo ai fini dell’esclusione dell’efficacia causativa del danno…
è stato oggetto di espressa considerazione ed è stato negato in sei decisioni rese da questa Corte su ricorsi in analoghe controversie (sentt. nn. 17698; 17699; 17700; 17701; 17702; 17891), nelle quali, dopo avere richiamato il principio di diritto di cui a Cass. n. 2305 del 2007, si è rilevato… che “come emerge dal riferimento alla valutazione degli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo, la situazione dell’impresa assicurativa che sia stata sanzionata per il noto illecito, detti elementi debbono possedere idoneità a dimostrare che il danno è dipeso in tutto od in parte da essi e, quindi, essendo il danno evento quello sofferto dall’assicurato per l’oggettivo aumento del premio, l’idoneità de qua dev’essere apprezzata con riferimento al singolo rapporto e non come vorrebbe la A.sulla base di elementi relativi all’analisi del mercato assicurativo in genere”.
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