Preavviso di fermo amministrativo. Le SS.UU. confermano: la giurisdizione dipende dalla natura del credito azionato

Cassazione civile , SS. UU., ordinanza n° 17844 del 18.10.2012

Le SS.UU., richiamando i recenti precedenti in materia, ricorda che il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile davanti all’A.G. competente in base alla natura del credito azionato:

Queste Sezioni Unite hanno infatti precisato ripetutamente (tra le ultime S.U. 20931 del 2011 e 5575 – 10147 del 2012) principi che appresso si riportano in sintesi:

(a) Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.

(b) In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.

(c) L’impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata.