Corte di Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18591
Giudice di pace di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 ottobre 2005, ha “rigettato l’opposizione perché inammissibile”: (a) rilevando che, in violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 3, il ricorrente aveva omesso di allegare all’opposizione le copie notificategli delle cartelle esattoriali, così sottraendosi al controllo circa la tempestività del ricorso (entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna cartella);
…
In sede di opposizione recuperatoria proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada, la mancata produzione, insieme al ricorso, della cartella determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio (Cass., Sez. 6-2, 12 luglio 2011, n. 15320, sulla scia di Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006).
Poichè nella specie dal verbale della prima udienza, tenutasi il 25 ottobre 2005, del processo dinanzi al Giudice di pace risulta che la parte ricorrente ha esibito, in quella sede, gli originali delle cartelle impugnate, ha errato la sentenza impugnata a ritenere che la mancata osservanza dell’onere di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3 (allegazione, unitamente al ricorso, della cartella notificata) avesse impedito il controllo circa la tempestività del ricorso in opposizione.
Difatti, in corso in giudizio, per effetto dell’esibizione delle cartelle impugnate, il giudice era stato posto nelle condizioni di verificare, anche d’ufficio, la tempestività dell’opposizione (cfr. Cass., Sez. 2, 25 novembre 2008, n. 28147; Cass., Sez. 2, 9 luglio 2009, n. 16184).
