Irreperibilità relativa: la notifica della cartella va fatta allo stesso modo della notifica dell’atto di accertamento, ossia ex art. 140 c.p.c.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012
il rimettente deduce, tra l’altro, che la disciplina della notificazione da effettuarsi a soggetto temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui ha l’ufficio od esercita l’industria o il commercio è ingiustificatamente diversa (nel caso in cui non sia possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione), a seconda che oggetto della notificazione sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento. Nel primo caso, infatti, si applicherebbero le modalità di notificazione previste dall’art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo, invece, solo quelle previste dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che garantiscono al destinatario una minore conoscibilità dell’atto.
La questione è fondata.
3.1.- Come emerge dalla sopra ricordata ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le censurate disposizioni, nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (cioè «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile», come recita il denunciato terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), la cartella di pagamento va notificata applicando non l’art. 140 cod. proc. civ., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sono necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, in forza dell’ultimo comma (quinto comma, trasfuso nel piú ampio attuale sesto comma) dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 – secondo cui «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 -, le sopra ricordate modalità di notificazione previste dalla menzionata lettera e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili non solo, come visto, nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento sia solo “relativamente” irreperibile («nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.»), ma anche in quella in cui detto destinatario sia “assolutamente” (cioè oggettivamente e permanentemente) irreperibile.
3.2.- Da quanto precede risulta, dunque, che – come esattamente rilevato dal rimettente – nella medesima ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario (cioè nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento, l’avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l’affissione di un avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di pagamento, l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di una raccomandata informativa, ma – essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune – secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l’«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
3.3.- Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente” irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa” del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).
Ne consegue che, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’impugnato terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
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