Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 aprile – 10 giugno 2013, n. 14535
Questa Corte, con la sentenza n. 10023 del 1997 richiamata nel ricorso, confermata dalla più recente sentenza 27 gennaio 2010, n. 1688, ha affermato che, poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
