Cass. Civile, II sezione, 04 giugno 2013 n. 14119
…dall’avviso di ricevimento deve risultare possibile l’identificazione della persona alla quale è stato consegnato l’atto e il principio così affermato è conforme con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale qualora manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c., per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (v. Cass. 12806/06; Cass. 4962/87; Cass. 1643/79; Cass. 4907/83).
