Aggiornamento: cfr. anche Cassazione civile, sez. unite, 5 agosto 2016, n. 16598
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Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 21 giugno 2013 n. 15715
“l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348 c.p.c., comma 1, per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ha depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una c.d. velina dell’atto d’appello in corso di notificazione – priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla velina“.
