La motivazioni degli atti di imposizione tributaria deve permettere l’esercizio non difficoltoso del diritto di difesa

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA, Sentenza 18 luglio – 20 settembre 2013, n. 21564

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’atto impositivo privo di congrua motivazione.

Ad avviso l’errore del giudice a quo appare evidente se si osserva che “la parte ricorrente ha svolto, nel ricorso introduttivo come nell’atto d’appello, una serie di compiute argomentazioni di merito (ad es. in punto di prescrizione e in punto di asserita propria carenza di legittimazione passiva in via solidale con i venditori)”:

ciò significa che l’atto impositivo, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offriva sufficienti elementi perchè il contribuente potesse svolgere efficacemente le proprie difese. Questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione, che pur leggendolo in funzione dell’esercizio del diritto di difesa, finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata dalla difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomentata sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l’esercizio effettivo del diritto di difesa.

In realtà, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo “persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. 12 luglio 2006, n. 15842; v. in senso conforme Cass. 27 novembre 2006, n. 25064; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23009).