L’eccezione di incapacità a testimoniare, se non reiterata dopo l’espletamento della prova, è da intendersi rinunciata

Trib. Bologna, Sez. II, 05/12/2006
…, va respinta l’eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. sollevata da parte opposta, in quanto tardiva, poiché formulata solo in sede di comparsa conclusionale senza essere stata sollevata in precedenza, ed in specie a seguito dell’espletamento della prova ai sensi dell’art. 157, 2° comma, c.p.c..
Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che la nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, anche quando l’incapacità sia stata eccepita prima dell’assunzione, atteso che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell’eccezione (Cass. 14587/2004).