Rifiuto del plico: notifica valida solo se l’identificazione dell’autore del rifiuto è certa

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Sent. n° 12545 del 22 maggio 2013

Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale: non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (art.138, secondo comma, cod. proc. civ.) non solo, com’è ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto.   Nella specie, tale attestazione di identità del sig. S.M. , quale legale rappresentante ed amministratore unico della M. s.p.k., è mancata.   Viene quindi meno la possibilità di ritenere positivamente eseguita la notificazione ex art. 145, terzo comma, cod. proc. civile, dopo l’esito negativo del previo tentativo presso la sede della persona giuridica “inconnu’).   E tutto ciò, anche a prescindere dalle ulteriori allegazioni difensive circa la prova della diversa residenza anagrafica e dell’assenza dello S. dalla città di … alla data apparente di notifica

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