Fonti
Il diritto d’autore è regolamentato in Italia mediante una serie di norme di diritto interno ed internazionale, tra cui la legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 (LDA) e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione del 1942; inoltre, gli artt. 2575 e ss. del Codice civile.
Sul piano delle fonti di diritto internazionale l’Italia ha aderito alla Convenzione di Berna del 1884 e successive modifiche.
Tra le fonti di rango regolamentare vanno citati lo Statuto Siae e il Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica aprovato con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (che promuove lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione e definisce le procedure per l’accertamento da parte dell’Autorità delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica).
Oggetto del diritto d’autore
Il diritto d’autore è un insieme di norme che tutelano le opere dell’ingegno di carattere creativo nei campi delle
• Scienze
• Letteratura
• Musica
• Arti figurative
• Architettura
• Teatro
• Cinematografia
• e, inoltre, fotografia creativa, software, database, disegno industriale con elementi creativi e le elaborazioni di carattere creativo (es.: traduzioni in lingua diversa dall’originale).
Acquisto del diritto
Il diritto d’autore nasce con la stessa creazione dell’opera dell’ingegno. Non è necessaria la registrazione dell’opera presso registri pubblici o un notaio. Tuttavia l’autore ha interesse a precostituire in suo favore una prova avente data certa per far valere la titolarità del suo diritto nei confronti dei terzi. Per tale motivo l’opera può essere depositata presso la Siae, o presso un notaio, o può utilizzare altri sistemi di certificazione che attribuiscono una data certa come la Pec, la firma digitale o la marca temporale.
Contenuto del diritto
La tutela del diritto dell’autore riguarda sia l’aspetto personale (diritti morali) sia quello patrimoniale (diritti di utilizzazione economica e diritti connessi).
I diritti morali
Sono irrinunciabili, inalienabili (non rientrano nell’oggetto dei contratti di utilizzazione economica) ed inestinguibili. Alla morte dell’autore possono essere fatti valere (salvo il diritto di ritiro dell’opera dal commercio), senza limiti di tempo, dagli eredi (i quali possono opporsi ad un uso distorto dell’opera ritenuto pregiudizievole dell’onore e della reputazione dell’autore). Sono:
• il diritto d’inedito (o, all’inverso, di pubblicazione) e al ritiro dell’opera. L’autore ha facoltà di pubblicare l’opera o di non pubblicarla, nel qual caso si parla di inedito. Se espressamente stabilito dall’autore, l’opera inedita non potrà essere pubblicata neanche dopo la sua morte. Quindi il diritto di inedito spetta esclusivamente all’autore mentre la facoltà di pubblicazione è trasmissibile agli eredi o a terzi.
L’autore ha anche il diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali (cd. diritto di ripensamento). Tuttavia in tal caso dovrà indennizzare coloro che avevano acquistato i relativi diritti di utilizzazione economica.
• Il diritto alla paternità dell’opera. L’autore, da un lato, ha diritto ad essere pubblicamente riconosciuto come autore dell’opera e a che il suo nome venga indicato sull’opera, dall’altro, ha diritto a che non gli venga attribuita un’opera non creata da lui. Nel caso di plagio, ovvero nel caso un terzo attribuisca a sé la paternità di un opera non sua, l’autore può rivendicare il suo diritto in via giudiziale.
• Il diritto di anonimo. L’autore può decidere di non rivelarsi al pubblico al momento della pubblicazione dell’opera o utilizzare uno pseudonimo ma ha diritto di rivelarsi in qualsiasi momento.
• Il diritto alla integrità dell’opera. L’autore, dopo la pubblicazione e anche dopo la eventuale cessione dei diritti patrimoniali, ha diritto ad opposi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questo diritto incontra alcuni limiti nei campi dell’architettura (modifiche che si rendessero necessarie nella fase di realizzazione) della cinematografia (adattamento cinematografico) e dell’editoria (modifiche rese necessarie dalla natura e fini del giornale).
I diritti di utilizzazione economica
I diritti di utilizzazione sono i diritti a contenuto patrimoniale. L’utilizzo economico di un’opera può avvenire “in ogni forma e modo” (art. 12 LDA). I diritti di utilizzazione vengono tutelati a partire dalla prima pubblicazione dell’opera e durano 70 anni solari dalla morte dell’ultimo autore.
I diritti di utilizzazione economica sono alienabili, scomponibili e tra loro indipendenti (art. 19 LDA) (ad. esempio si può cedere il diritto di traduzione di un romanzo solo cinese; oppure, solo in portoghese ma solo in Brasile e non in Portogallo). Sono tutti indicati nella l. 633 del 1941:
- Art. 13 LDA – diritto di riprodurre (moltiplicazione in copie in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia, ecc). Fanno eccezione alla esclusività del diritto le cd. utilizzazione libere
- Art. 14 LDA – diritto di trascrivere (trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente).
- Art. 15 LDA – diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale). Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro nonché nei centri sociali o degli istituti di assistenza, delle associazioni di volontariato( purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro). In questi casi agli autori spetta un compenso ridotto (v. art. 15 bis).
- Art. 16 LDA – Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico (mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi).
- Art. 17 LDA – diritto di distribuzione (messa in commercio o in circolazione)
- Art. 18 LDA – diritto di tradurre (traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto)
- Art. 18 LDA – diritto di elaborare (modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera)
- Art. 18 LDA – diritto di pubblicare le opere in raccolta.
- Art. 18-bis LDA – diritto di noleggiare (cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere per un periodo limitato di tempo ed a fini economici o commerciali).
- Art. 18-bis LDA – diritto di dare in prestito (cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al preceente).
- Art. 144 ss. LDA – diritto di seguito degli autori delle opere d’arte e di manoscritti (compenso in percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore, avvenuta per il tramite di un mediatore professionista, ad esclusione delle alienazioni che avvengono a distanza di tempo inferiore a tre anni dalla prima vendita e di quelle con prezzo inferiore a 10.000,00 euro; La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore).
N.B.: Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati o di un’opera di disegno industriale creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni (art 12 bis e ter LDA).
I diritti connessi
Sono diritti di natura patrimoniale che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore delle opere. È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico (art. 99 LDA). Sono:
- Art. 72 LDA – Diritti del produttore discografico di fonogrammi. Durano 70 anni dalla masterizzazione o dalla prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione (ovvero dalla pubblicazione).
- Art. 78-bis ss. LDA – Diritti dei produttore cinematografico o di opere audiovisive
- Art. 79 ss. LDA – Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva (ad es. i diritti sulle trasmissioni degli eventi sportivi)
- Art. 80 ss. LDA – Diritti degli artisti interpreti ed esecutori.
- Art. 85-ter LDA – Diritti di chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto patrimoniale d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente (Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a essi spettano i diritti di utilizzazione economica per 25 anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico).
- Art. 85-quater – Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (spettano per 20 anni a colui il quale pubblica edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio).
- Art. 86 LDA – Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell’ingegno coperta dal diritto di autore (in tal caso compete il diritto ad un compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri e dura 5 anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato).
- Art. 87 LDA – Diritti relativi alle fotografie (fotogrammi di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Non hanno carattere creativo ma di documentazione. Se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro o commissionata, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Il fotografo (o il committente ha diritto ad essere associato alla stessa e nominato unitamente alla data e all’eventuale nome dell’opera riprodotta). Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia
- Art. 93 LDA – Diritti relativi alla corrispondenza epistolare (corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali). Allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso degli eredi e, in caso di dissenso tra loro decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E’ rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da atto scritto.
- Art. 96 LDA – Diritti relativi al ritratto (occorre il consenso della persona salvo quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata (es.: diritto delle fotomodelle)
- Art. 99 LDA – Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria. Spetta all’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, e consiste nel diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi e nel il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del consiglio dei ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento. Dura 20 venti anni dal giorno del deposito.
Le opere in collaborazione (o opere complesse).
Le opere complesse possono essere di tre tipi:
1. Opere a contributo inscindibile: Più autori collaborano nel realizzare un unico tipo di opera e non è possibile distinguere il lavoro di un autore da quello degli altri. In tale caso il diritto di utilizzazione spetta a tutti gli autori in parti uguali (comunione pro indiviso), salvo diversi accordi. In caso di disaccordo sulla gestione e modifica dei diritti decide l’A.G.
2. Opere collettive: Più autori collaborano nel realizzare un unico tipo di opera sotto la direzione di un coordinatore ed è possibile isolare il lavoro prodotto da ogni autore (giornali, riviste, enciclopedie, antologie). Ogni autore è titolare del diritto di utilizzazione della porzione di opera che ha creato, salvo il rispetto dei patti convenuti.
3. Opere Composte: Sono composte da più tipi di opere e gli autori possono regolare i relativi diritti in base ad accordi contrattuali. In mancanza si applicano i criteri legali (es.: canzone, nel qual caso i diritti di utilizzazione spettano all’autore della musica)
4. L’opera cinematografica: E’ un opera composta e collettiva. I titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica (che si estingue dopo 70 anni dalla morte dell’ultimo di essi) sono l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, il regista (o direttore artistico) e l’autore delle musiche.
Invece i diritti CONNESSI di utilizzazione economica spettano al produttore del film per 50 anni dalla fissazione o dalla prima utilizzazione.
Ognuno di essi è anche titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera da lui creata, può sfruttarli se non ne risulti pregiudizio per il produttore e i relativi diritti si estinguono dopo 70 anni dalla morte del singolo autore.
Fonti: Ferri, Manuale di diritto commerciale, UTET; l. 633/1941; wikipedia;
