Di seguito una sentenza, seppur non recente, che chiarisce alcuni aspetti relativi all’individuazione del soggetto “terzo” e, in quanto tale, non soggetto ai limiti probatori che il codice prevede per le parti del contratto simulato.
Cass. civ., Sez. I, 21/10/1994, n. 8638
Motivi della decisione
Con i due motivi del proposto ricorso da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi il Candido censura l’impugnata sentenza sotto un duplice profilo concernente la prova dell’interposizione fittizia di persona, da un lato, per aver disatteso precisi elementi di prova addotti dal ricorrente, dall’altro per violazione dell’art. 1417 c.c.. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte ha richiesto la prova scritta dell’accordo simulatorio avendo il ricorrente depositato il contratto simulato (l’atto pubblico di acquisto da parte della resistente) il contratto dissimulato, cioè l’acquisto del suolo per scrittura privata ed altri elementi probatori come l’assegno versato all’alienante per l’acquisto della quota del terreno.
La censura non è fondata.
L’ordinamento ha ritenuto di inserire, con l’art. 1417 c.c., un’apposita norma sulla prova della simulazione, dovuta alla necessità di una regola specifica, in deroga ai principi generali contenuti nel Titolo II del Libro IV sulle prove, ed in particolare sulle disposizioni relative ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, di cui all’art. 2722 c.c..
Questa regola particolare non contrasta col principio dispositivo sancito nell’art. 115 c.p.c., secondo cui, salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, in corrispondenza al regime dell’onere probatorio contenuto nell’art. 2697 c.c. (sull’incombenza dell’onere della prova sulla parte che allega la simulazione, cfr. Cass., 12 giugno 1987, n. 5143), ma stabilisce un diverso regime di prova, a seconda che la domanda di simulazione sia proposta dai contraenti ovvero dai terzi.
In altri termini, come l’ordinamento attribuisce espressamente una diversa rilevanza alla simulazione rispetto ai terzi (artt. 1415 c.c.) e rispetto alle parti (art. 1414 c.c.), così, di conseguenza, adotta un diverso regime probatorio, a seconda che la simulazione sia fatta valere dai creditori o dai terzi nei confronti dei contraenti, ovvero da una delle parti contro l’altra o nei confronti di terzi.
In queste ultime ipotesi, infatti, l’ordinamento introduce una grave restrizione: le parti non possono provare la simulazione per testimoni o attraverso le presunzioni, a meno che l’accertamento della simulazione non sia diretto a far valere proprio l’illiceità del contratto «dissimulato», adoperando un’espressione distinta da quella contenuta nell’art. 1414, secondo comma, c.c., ove si fa riferimento ad un contratto «diverso» (l’espressione è mutuata dal par. 117 BGB, secondo comma, «Wird durch ein Scheingeschaft, ein anderes Rechsgeshaft verdeckt»: se attraverso un negozio apparente è occulto un altro negozio, dove il termine usato è «altro» e non «diverso»).
La ratio è evidente. Per quanto riguarda i terzi, l’ordinamento si preoccupa di tutelarli di fronte all’accordo simulatorio delle parti in un duplice modo: stabilendo che la simulazione non è opponibile ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415, primo comma, c.c.), e dichiarando che i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando esso pregiudica i loro diritti (art. 1415, secondo comma, c.c.). A queste norme di diritto sostanziale l’ordinamento fa seguire la possibilità, per i terzi e i creditori, di poter provare, in deroga ai principi generali, la simulazione con ogni mezzo, e, quindi, a che con testimoni e per presunzioni, dimostrando, pertanto, la volontà di far prevalere il valore della verità rispetto a quello dell’apparenza.
Questa esigenza di particolare tutela dei terzi e dei creditori non è applicabile ai contraenti, sia per il disfavore di fondo con cui l’ordinamento ha sempre guardato gli accordi simulatori, sia perché i contraenti hanno la concreta possibilità di dotarsi di materiale documentale e probatorio, che difficilmente è ipotizzabile nella disponibilità dei terzi o dei creditori i quali si trovano in una condizione difficilissima per svelare l’ordito sottile di frodi tramato nell’ombra e gli astuti infingimenti e travestimenti dei rapporti contrattuali, perché, di regola, la simulazione si svolge nel buio e si circonda di mistero, senza lasciare tracce di sé.
La disciplina probatoria prevista per le parti, a differenza di quella dei terzi, rientra nell’alveo del normale regime, con l’espressa eccezione dell’illiceità del contratto dissimulato. Ed infatti, pur di far emergere questa illiceità, l’ordinamento consente alle parti, l’una contro l’altra armata, la possibilità di provare l’illiceità del contratto dissimulato con ogni mezzo e, quindi, anche con testimoni, in deroga non solo all’art. 2722 c.c., ma anche all’art. 2724 c.c., e con presunzioni, in deroga agli art. 2727, 2729, secondo comma, 2739, primo comma, c.c..
Ove non sia dedotta l’illiceità del contratto dissimulato, reato sempre in vigore il principio dispositivo, per cui i limiti stabiliti in tema di simulazione all’ammissibilità della prova per testi nei rapporti tra le parti sono diretti ad esclusiva tutela degli interessi privati; pertanto, possono formare oggetto di rinuncia, anche tacita, da parte del contraente interessato, purché emerga con assoluta certezza l’intenzione di non opporsi all’assunzione dei mezzi istruttori altrimenti vietati (sul punto, c.f.r. Cass., 7 luglio 1986, n. 4428).
Ai terzi e ai creditori l’art. 1417 c.c. consente di provare la simulazione con ogni mezzo. L’ammissione senza limiti della prova della simulazione, con ogni mezzo, da qualsiasi terzo contro le parti contraenti implica necessariamente, in base ad un chiaro argomento a contrario, il divieto per le parti di provare la simulazione tra di esse o nei confronti dei terzi con l’identica ampiezza di mezzi probatori, tranne l’ipotesi in cui una delle parti non intenda provare l’illiceità del contratto dissimulato.
Legittimati a questi privilegi sono, quindi, sia i creditori che i terzi; tra questi ultimi, non vi è concordanza in ordine ad alcune figure, come in particolare, sulla posizione del curatore fallimentare, del mandante, del legittimario. L’applicazione del regime probatorio agevolato, che l’ordinamento riserva al terzo e al creditore in funzione della ratio della tutela che ha ritenuto di dover accordare, presuppone che la qualifica di terzo sia individuata nell’estraneità di quest’ultimo al procedimento simulatorio, cioè all’accordo simulatorio intervenuto tra le parti. In proposito, la giurisprudenza (cfr. Cass., 3 marzo 1981, n. 1226) ha considerato parte e non terzo che, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assume di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di aver, quindi, interesse all’accertamento e all’attuazione di esso, per aver partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso.
Partendo da questo presupposto, l’elaborazione giurisprudenziale si è per lo più orientata considerando terzo «gli estranei al contratto non in grado di procurarsi la prova scritta» (così Cass., 18 ottobre 1980, n. 5608).
Solo in tal modo prevale esigenze equitative, piuttosto che una rigorosa individuazione del concetto di terzo.
Al terzo e al creditore che non partecipa all’atto è consentito di provare la simulazione con qualunque mezzo e, quindi, anche con testimoni o per presunzioni, senza limiti di sorta.
La prova della simulazione da parte dei terzi o dei creditori si raggiunge generalmente per via congetturale, presuntiva ed indiziaria. Ed infatti, in tema di simulazione, la natura della controversia non consente, di regolata, il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva. Al fine di dimostrare l’esistenza o l’inesistenza della simulazione, il giudice del merito deve prendere in esame tutte le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad una loro valutazione globale e complessiva, e non può, invece limitarsi ad un esame atomistico, distinto e separato, delle singole circostanze accertate, ma non valutate e rapportate ad una visione unitaria della fattispecie.
Elementi utili di indagine e di convincimento possono essere dedotti dallo stesso contesto dell’atto impugnato, come ad es. l’irrisorietà del prezzo versato o la dichiarazione inserita nell’atto che il prezzo è già stato pagato, ovvero i rapporti tra le parti (ad es. l’eventuale convivenza), e le condizioni stesse in cui il negozio fu stipulato.
Non è di ostacolo che il contratto sia contenuto in un atto pubblico, perché chi agisce in simulazione non contesta le dichiarazioni rese dalle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma tende a dimostrare che quei fatti e quelle dichiarazioni non costituiscono l’espressione della reale ed effettiva volontà delle parti contraenti. In altri termini, l’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa fede delle dichiarazioni rese dalle parti e dal pubblico ufficiale, ma non già della sincerità e della verità intrinseca delle dichiarazioni medesime, che possono essere simulate o viziate, né della rispondenza dei fatti alla reale intenzione delle parti.
Un discorso a parte concerne il rapporto tra la prova della simulazione del contratto e la prova della simulazione delle singole prestazioni effettuate come adempimento del primo. Quando il terzo o il creditore ha provato, sia pure con presunzioni, la simulazione del contratto, non deve anche provare, sia pure con presunzioni, la simulazione del contratto, non deve anche provare la simulazione delle singole prestazioni effettuate nell’esecuzione dello stesso: ed infatti, fornita la prova di un complesso di circostanze indiziarie, tali da convincere considerate coordinatamente nel loro insieme – che le parti non vollero concludere alcun contratto, ma vollero soltanto crearne l’apparenza, la simulazione deve ritenersi provata, senza che occorra ulteriormente dimostrare che sono simulati anche gli atti ulteriori, come la consegna del bene o il pagamento del prezzo, che costituiscono momenti di esecuzione del contratto stesso; anzi, quest’ulteriori elementi devono essere considerati come il completamento della machinatio, con cui le parti hanno tentato di rendere credibile il loro accordo simulatorio.
Per i terzi e per i creditori non si osservano le limitazioni di cui agli artt. 2722, 2724 e 2725 c.c. in tema di prova per testimoni, né quelle cui agli artt. 2727, 2729, secondo comma, c.c., in tema di presunzioni. Infatti i terzi possono provare con testi l’accordo simulatorio, al di là dell’ipotesi della perdita senza colpa del documento; possono, inoltre, provare con le presunzioni, anche nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, per cui, assumono particolare rilevanza le presunzioni semplici. Possono, infine deferire o riferire il giuramento decisorio anche in presenza di elementi che non lo consentirebbero alle parti del contratto.
Questo tipo di prova, ed in particolare quello per presunzioni, crea non pochi problemi in ordine ai compiti del giudice di merito e di quello di legittimità.
Compete, infatti, al giudice di merito decidere dell’opportunità di assumere ed utilizzare la prova per presunzioni tenendo presente la natura della controversia, scegliere i fatti dai quali poter trarre materiale indiziario, adottare i criteri per una loro corretta valutazione, procedere all’esame analitico delle singole circostanze addotte per compierne il raffronto ed il coordinamento in un quadro unitario, dedurne una conseguenza logica univoca, non secondo i criteri di maggior certezza della prova storica, ma attraverso argomentazioni illustrative del fatto ignoto, così verosimili da non lasciare dubbi sul carattere univoco della deduzione.
È invece, compito del giudice di legittimità non esercitare il controllo sulla bontà dell’operazione probatoria nel suo complesso o sulla validità della selezione dei fatti posti a base della prova o dell’adozione di una determinata regola di esperienza, o dell’intrinseca attendibilità di tale valutazione. Il sindacato si estrinseca, invece, in presenza di contraddizioni tra argomentazioni svolte e massime di esperienza adottate, sulla congruenza logica della motivazione nel raffronto e nel coordinamento dei singoli indizi, o, infine, sulla prova di resistenza della motivazione ove vengano meno uno o più elementi che la sostengono.
Per le parti – e tale va considerato il ricorrente la prova della simulazione si atteggia in modo diverso; esse, infatti, sono in grado di procurarsi la prova scritta e, pertanto, l’ordinamento non consente di utilizzare né la prova per testi né quella attraverso le presunzioni, tranne quando, nell’ipotesi di simulazione relativa, vogliano non dimostrare l’esistenza di un contratto dissimulato, e cioè un’ipotesi di simulazione relativa e non assoluta, bensì far valere l’illiceità del contratto effettivamente voluto.
In tal caso, come quando la simulazione è dedotta dai terzi, le parti possono legittimamente far ricorso a presunzioni tratte da qualsiasi fonte probatoria, in quanto non sussiste alcun limite al potere di indagine del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo (così Cass., 21 maggio 1984, n. 3127), compreso l’atto impugnato di simulazione, purché sussistano elementi gravi, precisi e concordanti invocati dalle parti (Cfr. Cass., 4 maggio 1985, n. 2790).
Sono da considerare parti non soltanto gli originari contraenti, ma anche i loro successori a titolo universale, con eccezione – come sopra ricordato – ai fini probatori, del legittimario che agisca in riduzione. È altresì considerato «parte» il successore a titolo particolare che sia a conoscenza della simulazione ed abbia accettato, pur non avendo partecipato all’atto, la situazione concordata dai contraenti.
La norma è strutturata in base all’ovvia considerazione che le parti si siano premunite della possibilità di provare l’accordo simulatorio attraverso le controdichiarazioni, che, però, non vanno confuse con l’accordo stesso.
Controdichiarazioni o contre-lettres sono, in genere, dichiarazioni logicamente, anche se non cronologicamente, successive, che hanno lo scopo di invalidare, revocare o provare la dichiarazione precedente; in tema di simulazione, hanno da tempo il significato di dichiarazioni destinate a rimaner segrete per un certo tempo il significato di dichiarazioni destinate a rimaner segrete per un certo tempo, e che hanno per iscopo di contraddire in tutto o in parte ad atti palesi nel senso che le parti non intendono eliminare incertezze o accertare una differente situazione giuridica, ma si limitano a darsi atto reciprocamente, con efficacia inter partes, della vera, reale ed effettiva situazione giuridica, diversa dalla apparenza esteriore posta in esse con la simulazione ove una delle parti, per provare la dedotta simulazione, esibisca la controdichiarazione, si è in presenza di una dichiarazione di scienza, che ha, appunto, la funzione di provare la simulazione (cfr. Cass., 9 giugno 1989, n. 2755; Cass., 10 aprile 1986, n. 2502. La giurisprudenza in verità, non sempre è puntuale (cfr. Cass., 21 luglio 1984, n. 4275; Cass., 11 aprile 1975 n. 1362), ponendo sullo stesso piano prova della simulazione e prova dell’accordo simulatorio; ma è chiaro che l’accordo simulatorio è un elemento preesistente o contemporaneo al contratto simulato, ma certamente esterno al contratto stesso.
La prova deve sempre riguardare la simulazione anche se ad essa si perviene attraverso la prova dell’accordo simulatorio. Su queste posizioni è anche la giurisprudenza a proposito della causa simulandi, considerata come un importante indice rivelatore della simulazione (cfr. Cass., 19 dicembre 1986, n. 7728).
Accertata la funzione della controdichiarazione, occorre sottolineare che quest’ultima può anche mancare, con la conseguenza che, in tal caso le parti non potranno servirsi del documento probatorio per eccellenza della simulazione. Ciò comporta, in mancanza della prova documentale, che la parte che vuole provare la simulazione dovrà ricorrere ad altri mezzi di prova, nei limiti ad essa consentiti dall’art. 1417 c.c..
In quest’ipotesi, quando, cioè, le parti siano sfornite della controdichiarazione, e una parte (cui va assimilato l’erede o l’avente causa) voglia provare la simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa.
Ed infatti, nel caso di simulazione, assoluta, le parti hanno posto in essere solo la parvenza esteriore di un contratto, del quale non vogliono gli effetti (art. 1414, primo comma, c.c.), perché il loro intento è di creare di fronte ai terzi l’apparenza o del trasferimento di un diritto dall’uno all’altro o dell’assunzione di una obbligazione. In questi casi di simulazione assoluta, la prova soggiace alle normali limitazioni legali, ed in particolare al divieto di prova testimoniale o per presunzioni, fatte salve tutte le ipotesi dell’art. 2724 c.c.: ed infatti, oggetto della prova non è il negozio formale che appare, bensì l’inesistenza dello stesso, cosicché la parte che deduce la simulazione non deve subire la limitazione di cui all’art. 2725 c.c., che restringe l’ammissibilità della prova per testi soltanto nel caso indicato al n. 3 dell’art. 2724 c.c. (perdita incolpevole del documento).
In altri termini, trattandosi di provare non un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam o ad probatione, ma la sua inesistenza, la parte che agisce deducendo la simulazione assoluta è ammessa a provarla in ogni caso, attraverso la prova per testi, nell’ipotesi dell’art. 2724 c.c., e cioè quando vi è un principio di prova per iscritto proveniente dalla controparte, quando è stata nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, quando ha perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova (cfr. Cass., 12 febbraio 1986, n. 850); Cass., 24 giugno 1983, n. 4339, Cass., 6 giugno 1983, n. 3851.
A soluzione diversa deve pervenirsi quando le parti creano l’apparenza di un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono (art. 1414, secondo comma). Qui, al termine di una lunga elaborazione dottrinale, si è giunti a ritenere la presenza non di uno, ma di due distinti negozi, come testualmente riconosce il codice del 1942, abbandonando ogni suggestione prodotta dalla precedente tesi monistica, propria dell’aforisma romano: «colorem habet, substantiam vero alteram».
Nella simulazione relativa, le parti creano l’apparenza di un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono: i due contratti possono essere tipologicamente differenti (vendita e donazione, lavoro e società), oppure può trattarsi anche dello stesso negozio (ad es. vendita) in cui sono simulati alcuni elementi, per lo più il prezzo (vendita per un prezzo apparente, inferiore a quello effettivamente corrisposto) cfr. Cass., 27 luglio 1982, n. 4328. In questi casi, la prova è più rigorosa, ed è anche più difficile per le parti, venendo in considerazione l’esistenza e la validità del negozio dissimulato, ossia del negozio diverso da quello apparente. E le parti, dovendo provare un contratto, incontrano tutte le limitazioni proprie di questo tipo di prova, a cominciare dai limiti più rigorosi stabiliti per la prova testimoniale di un contratto per il quale è richiesta, secondo la legge o la volontà delle parti, una forma scritta ad substantiam o ad probationem, è consentita soltanto nell’ipotesi di smarrimento incolpevole del documento previsto dall’art. 2724, n. 3, c.c..
Anche quando è vietata la prova per testi, l’interrogatorio formale è sempre ammissibile, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale della parte cui è deferito, purché verta su fatti relativi a diritti disponibili. In altri termini, poiché l’art. 1417 c.c. vieta alle parti la prova per testi o per presunzioni, l’interrogatorio formale è sempre ammissibile, purché non abbia per oggetto un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass., 23 settembre 1986, n. 5705, Cass., 17 luglio 1986, n. 4615, Cass., 1° dicembre 1983, n. 7197).
Pertanto, all’interrogatorio si potrà far ricorso per provare l’inesistenza del contratto simulato, benché relativo a trasferimenti immobiliari, quando è diretto a provocare la confessione circa l’inesistenza del contratto, solo apparentemente voluto; o altresì a provare il contratto diverso da quello apparentemente voluto; o altresì a provare il contratto diverso da quello apparente, purché non si tratti di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam (cfr. 23 aprile 1976, n. 1459, secondo cui «non può provarsi mediante confessione la stipulazione e il contenuto di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam»).
Nessun ostacolo si pone all’ammissione del giuramento, sia esso decisorio o suppletorio, purché ne ricorrono i presupposti (art. 2736 segg. c.c.); il giuramento, comunque, non può essere deferito «sopra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta» (art. 2739, primo comma, c.c.). È chiaro, però, che in tema di simulazione assoluta, il divieto di provare col giuramento un contratto solenne non opera quando il giuramento sia diretto a provare inter partes non la conclusione del contratto, ma l’inesistenza dello stesso (in particolare, in tema di giuramento suppletorio, cfr. Cass., 8 ottobre 1981, n. 5296).
Poiché la prova della simulazione tra le parti non è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato e poiché di recente la giurisprudenza (cfr. Cass., 22 aprile 1986, n. 2816), ha affermato che il secondo comma, dell’art. 1414 c.c. regola soltanto la fattispecie di simulazione oggettiva e non soggettiva, sorge il problema della prova dell’interponente, il quale voglia dimostrare di essere l’effettivo titolare del rapporto; egli deve provare sia la simulazione di persona, con i mezzi e con i limiti consentiti dall’art. 1417 c.c., sia l’esistenza del contratto soggettivamente dissimulato, con requisiti di forma e di sostanza prescritti, alla stregua dei principi generali.
Le ragioni di questa diversità tra simulazione relativa ed interpretazione fittizia sono riscontrabili, secondo la giurisprudenza, nello stesso testo normativo del 2° comma dell’art. 1414 c.c., nel senso che il contratto dissimulato o nascosto dal contratto apparente, che per lo più prende corpo nella controdichiarazione, si riferisce esclusivamente al profilo oggettivo della simulazione; nell’interposizione fittizia, invece, i soggetti del contratto dissimulato sono, in tutto o in parte, diversi dai soggetti del contratto simulato; ed ancora, nel contratto simulato, oggettivamente non diverso da quello dissimulato, manca la sottoscrizione del soggetto o dei soggetti non apparenti.
Inoltre, il legislatore ha specificato che il contratto dissimulato è efficace, in quanto voluto, se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma e tra essi certamente ricorre la sottoscrizione. Nella interposizione fittizia, invece, secondo la giurisprudenza, mancherà sempre il requisito di forma della sottoscrizione del contratto simulato da parte del contraente reale, non potendosi intendere che, quando le parti non sono le stesse, possa farsi a meno di quel requisito di forma che è la sottoscrizione.
In questa ipotesi, la prova per testi del contratto dissimulato è regolato dall’art. 2725 c.c., cui l’art. 1414, secondo comma, c.c. non apporta alcuna deroga, e, pertanto, è ammessa in mancanza dell’atto scritto, solo previa dimostrazione della perdita incolpevole del documento.
In conclusione, l’interposizione fittizia di persona costituisce una parziale dissimulazione non del contratto, ma di una delle parti contraenti, per cui, in base all’accordo simulatorio, la stipulazione con la persona interposta è soltanto apparente, mentre in realtà il vero contraente è persona che non figura nel contratto; chi figura nel contratto detto pre «uomo di paglia» o «testa di legno», non esplica alcuna funzione sostanziale, ma è solo un fittizio contraente per i fini particolari che le parti intendono raggiungere nei confronti dei terzi.
Si può anche dire che nell’interposizione fittizia si finge di contrarre con una persona, mentre in realtà si vuole che tutti gli effetti del contratto si producano a favore di un’altra.
Portando avanti questa interpretazione giurisprudenziale sull’inapplicabilità dell’art. 1414, secondo comma, c.c. alla interposizione fittizia di persona, si può rilevare che anche la disposizione dell’art. 1417 c.c., secondo cui le parti non hanno limiti nel provare la simulazione per far valere l’illiceità del contratto dissimulato, non è applicabile all’interposizione fittizia. Ed infatti, la disposizione dell’art. 1417 c.c. si pone come attuazione della più generale previsione del secondo comma dell’art. 1414 c.c., sostituendo, come si è detto, al termine «contratto diverso» l’espressione «illiceità del contratto dissimulato», come uno soltanto, anche se il più rilevante, dei possibili contratti diversi che le parti abbiano voluto porre in essere, mascherati dal contratto simulato. Ma come non è applicabile all’interposizione fittizia di persona la disposizione generale di cui all’art. 1414, secondo comma, c.c. così non è applicabile la disposizione dettata in materia di prova, che consente alle parti la prova per testi o per presunzioni senza limiti quando tendono a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, perché nell’interposizione fittizia non si hanno contratti dissimulati, anzi si hanno contratti soggettivamente differenziati e sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi.
Nella specie pertanto correttamente il giudice di merito ha correttamente richiamata la disposizione dell’art. 2725 c.c. facendo presente che il ricorrente non esibisce alcun principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda ed alla quale sia opponibile.
Il ricorso va pertanto respinto. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
