Giudice di Pace di Massa, sentenza 12.03.2003
va annullata l’ordinanza medesima per tutte quante le motivazioni di seguito esposte. Dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione inviato alla C. L.M. a mezzo servizio postale come risulta agli atti di causa si osserva che è stata omessa integralmente (sull’originale e sulla copia) la relazione di notificazione per mancanza del nominativo dell’agente notificatore nonché del destinatario, della data delle operazioni di notificazione ed in particolar modo della sottoscrizione del notificatore stesso. Poiché le operazioni di notificazione del verbale di contestazione devono essere svolte secondo le modalità fissate dalle norme del codice di procedura civile, in ottemperanza alla disposizione degli art. 14-4 comma della legge 689/81 e art. 201 terzo comma del C.d.S., si deve riconoscere che, tenite presenti le disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione alla C. è inficiato da vizi di nullità o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto in questione. Non sussiste, pertanto, la prova della contestazione della violazione da parte della Pubblica Amministrazione autorizzata per legge.
Ora, è opportuno mettere in evidenza che la radicale nullità dell’atto originario si estende a tutti quanti gli atti successivi che hanno fatto parte del procedimento amministrativo fino al provvedimento finale adottato dalla Prefettura di Massa Carrara con l’ordinanza ingiunzione del 29.04.2002 nei confronti della ricorrente C. L.M. restando l’ordinanza prefettizia medesima viziata per nullità derivata per carenza del presupposto essenziale e cioè della previa notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione all’interessato. Tenuto conto di quanto sopra, si rileva infine che il successivo esame del merito della causa resta precluso per la definizione della suddetta questione rituale che è preliminare ed ogni ulteriore indagine della causa. In accoglimento del ricorso della C., l’ordinanza impugnata deve essere annullata con conseguente cessazione di tutti quanti gli effetti.
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