TARSU-TIA: il Consiglio Comunale è competente in via esclusiva per la determinazione e l’adeguamento delle aliquote del tributo

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sent. del 15 giugno 2010 n. 14376/2010

Svolgimento del processo

La  Commissione  tributaria  provinciale  di Torino, accogliendo il ricorso proposto  YYY  avverso  la  cartella  di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di XXX il 17  marzo  2004 tramite il concessionario per la riscossione,  annullava  l’atto  impositivo sul rilievo che esso era  basato  su  una  delibera  di  approvazione  delle tariffe della tassa della Giunta  comunale,  laddove  la  materia  rientrava nella competenza del Consiglio comunale.

La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla  Corte  di  cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che  la  competenza  a deliberare sulla determinazione  e  l’adeguamento  della  tassa,  attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione  “istituzione e ordinamento dei tributi” di cui alla L. 8 giugno 1990, n.  142,  art.  32, comma  2,  lett.  g),   il   legislatore   aveva   inteso   riferirsi   alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della  prestazione.

Ciò  trovava  conferma  nella  disciplina  dettata  nel  nuovo  testo  unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna  al  consiglio  comunale  e provinciale la “competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  delle  relative aliquote”.

Nei confronti della decisione il Comune di XXXX propone  ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando “omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo  grado  relativamente  alla  ritenuta  illegittimità   della   pretesa  tributaria del  Comune  di  XXX  relativamente  a  Tarsu  2000  per incompetenza della Giunta a variare le tariffe”, censura  la  pronuncia,  in quanto si sarebbe  limitata  a  ritenere  corretta  l’interpretazione  della sentenza di questa Corte n. 16870 del  2003,  richiamandone  in  sintesi  il contenuto e facendolo proprio, “senza motivare perchè l’interpretazione  dei giudici  di  primo  grado  dovrebbe  ritenersi  corretta  in  rapporto  alla fattispecie concreta oggetto del giudizio”. Nel caso  in  esame  la  tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del  Consiglio  comunale del  1997,  mentre  la  Delib.  Giunta   7   febbraio   2000,   oggetto   di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione  del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35  (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della  sentenza  di  primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu  2000  per  incompetenza  della Giunta comunale a variare le  tariffe”,  assume  che,  in  conformità  delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente  a  variare  le tariffe t.a.r.s.u.  già  istituite  con  pregressa  delibera  del  Consiglio comunale.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi  dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita  nè  in primo nè in secondo grado.

I primi due motivi,  che  possono  essere  esaminati  congiuntamente  in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che “in  tema  di  tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore  della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali,  il cui art. 32, lett. g),  demandava  alla  competenza  dei  consigli  comunali “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi”, competente in via esclusiva  ad adottare i provvedimenti relativi  alla  determinazione  ed  all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve  pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da  incompetenza  funzionale  e  va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,  art.  7,  comma  5,   con   consequenziale   travolgimento   dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle  tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142  del  1990,  su  cui  risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato” (ex  multis,  Cass.  n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito  come  il Consiglio  comunale  sia  “competente  in  via  esclusiva   non   solo   per l’istituzione,  ma  anche  per  l’adeguamento  delle  tariffe,  sia   perché l’enunciato normativo non consente codesta  discriminazione  sia  in  quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere  impositivo  attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro  non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur,  sicchè  non  ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale“(Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).

Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella  sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta  in relazione al quale si controverte, il 2000,  e  la  fonte  della  disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.

Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si  consideri  che “nel processo tributario, il fatto che il contribuente  venga  a  conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario  della  riscossione,  non  determina,  ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una  situazione di litisconsorzio necessario, nè  sostanziale  nè  processuale,  tra  l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso  che  quest’ultimo  (a  parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare  a  conoscenza  del  contribuente  il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di  trasmissione  al destinatario del titolo esecutivo  così  come  (salva  l’ipotesi  di  errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente  legittimato  a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass.  n. 933  del  2009).  In  particolare,  questa  Corte  ha  affermato   che   “la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.  53,  comma  2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di  tutte  le  parti che hanno partecipato al giudizio di primo  grado,  non  fa  venir  meno  la distinzione tra cause inscindibili e  cause  scindibili:  pertanto,  ove  la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione  tributaria,  la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio   di   riscossione,   convenuto   in   primo    grado    unitamente all’Amministrazione finanziaria,  non  comporta  l’obbligo  di  disporre  la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa  nei  suoi  confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il  suo  difetto  di legittimazione” (Cass. n. 10580 del 2007).

Il ricorso va pertanto rigettato.

In considerazione della peculiarità  della  fattispecie  si  ritiene  di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le  parti le spese del giudizio.