Sull’eccezione di prescrizione

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 giugno – 3 settembre 2013, n. 20147

perché l’eccezione di prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass. 12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa. Nella specie, in comparsa di costituzione era contenuto solo un generico richiamo al decorso del tempo quale elemento dal quale desumere un comportamento colposo del debitore tenuto al fine di pregiudicare il Comune maggiorando il debito per interessi; da questa argomentazione il Comune faceva discendere la necessità di ridimensionare la pretesa economica e, quindi, non ne deduceva l’estinzione.

Tale ambigua e generica formulazione non consentiva di ritenere formulata la relativa eccezione. Ne discende la cassazione della sentenza impugnata con riferimento alla dichiarata estinzione dei diritti di credito del legale relativi alle prestazioni professionali per il procedimento contro A. ed eredi con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il giudizio di merito sulle domande proposte dal M. contro il Comune di Amalfi relative al procedimento contro A. ed eredi, che deciderà tenendo conto che l’eccezione di prescrizione non è stata tempestivamente proposta.