Il responsabile del danno non è litisconsorte necessario nel caso di azione per indennizzo diretto

Tribunale di Torino, sez. III Civile, sentenza del 04.01.2013

Ai sensi dei testuale disposto dell’art. 149 del D. lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (co. 1) e “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione…” (co. 6)”. La necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del D.lgs. n. 209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”, Con la conseguenza che il responsabile del danno non è liticonsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 D.Igs. 209/2005.

Tale interpretazione, peraltro basata sul chiaro tenore letterale delle norme richiamate, trova conferma nella motivazione della sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale, laddove, con riferimento all’espressione “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’ara 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, si osserva che “l’oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto, che con riguardo alla proposizione di un’azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto ]’azione stessa che è individuata nei confronti (e nel soli confronti) di un determinato soggetto, che è l’assicuratore dei danneggiato”.

da avvocatiottaviano.it