L’assenza del segno di spunta sul certificato medico non determina improponibilità della domanda tesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento

Corte di Appello di Napoli, sentenza 5307 del 7 giugno 2014

…ritiene il Collegio che in base alla normative applicabile al caso di specie, deve escludersi che Ia “dicitura” di cui più volte si è detto in precedenza costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, ove intesa a conseguire il riconoscimento dell’indennita di  accompagnamento,  sicché,  a  maggior  ragione,  deve  escludersi  che  la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa.
Osserva, infine, il Collegio che, anche a voter ritenere, in via di mera ipotesi, necessaria la allegazione alla domanda amministrativa di un certificato medico recante la dicitura in questione, la mancanza di quest’ ultima comunque non potrebbe di per se considerarsi nella fattispecie in esame vizio tale da impedire a detta domanda di valere quale presupposto richiesto per la proponibilita della domanda giudiziale.
L’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 387/91 fa, infatti, onere alla Commissione Medica di invitare I’interessato a regolarizzare la propria istanza, ove ravvisi che essa o la certificazione medica allegata non siano conformi alle prescrizioni al riguardo dettate si da non consentire l’esame della domanda.

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