La normativa pubblicistica non rileva nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità delle immissioni rumorose – Il danno è in re ipsa

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza n. 23283 del 31 Ottobre 2014

…le immissioni che superano la normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., integrano gli estremi di un fatto illecito che obbliga l’autore dell’immissione al risarcimento del danno conseguente sia il danno patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 c.c. sia il danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..

Ora, va qui osservato che l’art. 844 c.c. individua un’azione di natura reale (“che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà, che mirano, a far accertare l’inesistenza di qualsiasi diritto e l’illegittimità di turbative e molestie in danno della proprietà altrui, al fine di conseguire la cessazione di queste ultime”, Cass. n. 4086/97), dunque, posta a tutela del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. In particolare, l’azione di cui all’art. 844 c.c., è uno strumento di tutela che consente di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, oltre, ovviamente, al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale, nonché, come ha chiarito la dottrina più attenta, oltre, al risarcimento del danno non patrimoniale ove siano stati lesi i valori della persona, in particolare, della salute di chi ha il diritto di godere il bene è compromesso dall’immissione. Ad un tempo, la norma di cui si dice, affida al giudice il compito di risolvere i conflitti derivanti da usi incompatibili di proprietà immobiliari, deferendo allo stesso il compito di individuare nel caso concreto la soglia di “normale tollerabilità” dell’immissione rumorosa.

1.1.a).= Va chiarito che la normativa pubblicistica posta a tutela della salute e dell’ambiente è irrilevante e ininfluente nelle controversie tra privati relative alla intollerabilità (così come alla illiceità) delle immissioni, non essendo corretto utilizzare, nei rapporti tra privati, criteri ai quali generalmente si ispira la disciplina pubblicistica in tema di inquinamento acustico, che investono l’ambiente esteso e che, per loro natura e filosofia, non possono essere strutturati per considerare le esigenze precipue del singolo nei rapporti con il proprio vicino (cfr. Cass. n. 5398/99);

ne deriva che, se il superamento degli standard pubblicistici di esposizione al rumore impone la scelta della tutela inibitoria, non può escludersi che risulti intollerabile (o illecita) nel singolo caso un’immissione che rientri nei limiti della normativa pubblicistica;

1.1.c). Ed, infine, va, anche, osservato che quando viene superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall’art. 844 c.c., si è in colpa, ancorché si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni, e, se da ciò deriva danno ad altri, il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c.. In particolare, come pure è stato affermato in altra occasione da questa stessa Corte (sent. n. 5844 del 13/03/2007), l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in “re ipsa”, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ..

1.1.d) Pertanto, la Corte di Bologna, avendo accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio (…. Il fenomeno, afferma la Corte di merito, è definibile come rumore impulsivo ed è superiore alla normale tollerabilità relativa alla condizione dei luoghi di cui all’art. 844 c.c……) che le immissioni di rumore dall’impianto termico condominiale nell’appartamento degli attuali ricorrenti, superavano la normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c., avrebbe dovuto ritenere accertata, senza ulteriori accertamenti, la responsabilità del Condominio, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché accertato l’obbligo dello stesso al risarcimento dei danni patiti dal M. e dalla C.. A sua volta, la Corte distrettuale, avrebbe dovuto ritenere irrilevante la circostanza che l’impianto di riscaldamento di cui si dice fosse a norma e mantenuto a regola d’arte da personale tecnico qualificato perché la illiceità delle immissioni che superano la normale tollerabilità è in sé quale che siano le cause che determinavano la stessa immissione, dovendo considerare che le immissioni moleste integrano, comunque, gli estremi di un’attività vietata.