RC auto: l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato nei limiti del quarto del massimale

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 16 luglio – 11 settembre 2014, n. 19176

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Cagliari, riformando la prima sentenza, ha condannato la R. M. di M.C. & C. s.a.s. a risarcire il danno alla persona subito dalla F. ed ha, altresì, condannato la M. Ass.ni, assicuratrice della R. M., a tenere indenne quest’ultima dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio.

Propone ricorso per cassazione la R. M. attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo (violazione art. 1917 c.c., 91 c.p.c.) la ricorrente – dopo aver trascritto brani degli atti processuali dei giudizi di merito nei quali, chiamata in garanzia la propria assicuratrice, chiedeva che le spese di causa fossero poste “a carico di chi ritenuto soccombente” – critica la sentenza impugnata per avere accolto la propria domanda di garanzia senza, però, porre a carico della compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel rapporto tra quest’ultima e se stessa. Precisa, infatti, che dal dispositivo della sentenza risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere tenuta indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese liquidate in favore della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa alle spese da sé sostenute per resistere all’azione risarcitoria.

Il secondo motivo ed il terzo motivo lamentano la medesima circostanza sotto il profilo dell’omessa pronunzia e del vizio della motivazione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

A norma del terzo comma dell’art. 1917 c.c. le spese per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

La sentenza impugnata: ha dichiarato la responsabilità della R.M. relativamente all’incidente nel quale è rimasta danneggiata la F. ; ha liquidato il danno; ha condannato la R. M.alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della danneggiata; ha condannato la R.M. ha tenere indenne la R. M. “dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio”. Ha del tutto omesso, invece, di provvedere, nel rapporto assicurata/assicuratrice, sulle spese sostenute dalla prima per resistere all’azione risarcitoria.

Spiega in proposito la giurisprudenza che nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’art. 1917 cod. civ. (Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la questione può essere decisa nel merito, con la condanna della M. Ass.ni a rimborsare alla R. M. le spese sopportate nei due gradi del giudizio di merito, nonché nel giudizio di cassazione, così come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa nel punto di cui in motivazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la M. Ass.ni a rimborsare alla R. M. di M.C. & C. s.a.s. le spese dell’intero giudizio, che liquida: in Euro 3160,00, di cui Euro 160,00 per esborsi, per il primo grado; in Euro 2585,00, di cui Euro 85,00 per esborsi, per il grado d’appello; in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

Corte di Cassazione, sezione III Civile, sentenza del 14 febbraio 2013 n. 3638

Questa Corte ha affermato che nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di
indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’art. 1917 cod. civ. (Cass. Sentenza n. 5300 del 28/02/2008).

4. Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo, ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell’obbligazione risarcitola, gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale (Cass., n. 2525/98; Cass., n. 13088/95; Cass., n. 10170/93;)

5. Tali massime si pongono nel solco della uniforme interpretazione che viene data alle regole contenute nell’art. 1917, 3 c., c.c..
In particolare, viene ribadito che le spese sostenute dal danneggiato, ed a questo dovute dall’assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell’art. 91 c.p.c., rappresentando un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, devono gravare integralmente sull’assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole contenute nel menzionato comma 3 dell’art. 1917 c.c. (la c.d. regola del “quarto”, secondo cui le spese sostenute per resistere all’azione dei danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e la c.d. regola proporzionale, per la quale, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse). In questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., 6 marzo 1998, n. 2525, inedita; Cass. civ., 22 dicembre 1995, n. 13088, inedita; Cass. civ., 14 ottobre 1993, n. 1017 ; Cass. civ., 25 luglio 1981, n. 4810, inedita.

6.Di fatti la norma di cui all’art. 1917, comma 3, c.c. non riguarda, come appena sopra accennato, il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia, che vanno liquidate nell’intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per
resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della lite.