Opposizione a cartella di pagamento – Differenza tra l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e quella ex art. 615 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 maggio 2014, n. 10326

1.2.- Allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti di giudizio di opposizione all’esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questa sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall’Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume la omessa notificazione, che, a sua volta, avrebbe comportato il vizio formale delle successive intimazioni di pagamento (appunto perché non precedute dalla notificazione delle cartelle esattoriali).

Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (salva la possibilità, nel merito, dell’opposizione ai sensi della Legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori), sono l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.

Peraltro, cosi’ come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall’opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.

Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall’Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l’annullamento dell’atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest’ultimo denunciabile ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.; si avrà opposizione all’esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento e’ strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell’ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in se’, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto).

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