Estratto di ruolo ed interesse ad agire, le ultime della Cassazione

La Corte di Cassazione aggiunge qualche ulteriore tassello nella direzione della ammissibilità della opposizione al ruolo esattoriale dopo la scadenza dei termini per l’opposizione a cartella di pagamento.

A tal proposito ha ritenuto ammissibile l’opposizione quando l’estinzione del credito è contestata dall’ente creditore o quando quest’ultimo provvede alla notifica, anche in pendenza di giudizio, di un ulteriore atto del procedimento.

Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito è stato anche specificato che “L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio“(Cass. n. 22946/2016). Sulla base di tali premesse deve quindi valutarsi fondata la censura inerente l’omesso esame, ai fini dell’interesse ad agire, della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all’accertamento negativo del credito.
Si tratta all’evidenza di un giudizio di merito poiché, come chiarito da questa Corte “L’interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda.” (Cass. n. 11554/2008;conf. Cass. n. 9934/2015; Cass. n. 26632/2006).

Corte di Cassazione, Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22925

L’interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006).
Il giudice d’appello, nel caso di specie, ha implicitamente accertato l’interesse ad agire alla luce dei principi espressi e della circostanza di fatto relativa alla contestazione dell’avvenuta prescrizione del credito da parte dell’INPS, per cui correttamente ha disatteso, giudicando nel merito, la richiesta di dichiarare l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.

Cassazione Civile, Sez. lav., sentenza del 12/11/2019 n. 29294

Nell’ipotesi in cui la cartella sia stata notificata, la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito in essa portato in tanto può ritenersi ammissibile in quanto, all’esistenza attuale dell’iscrizione a ruolo, si accompagni un espresso vanto della pretesa coattiva da parte dell’ente creditore (arg. ex Cass. n. 16281 del 2016) ovvero uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto, quale può essere quello derivante dalla contestazione, da parte dell’ente previdenziale, dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella (così Cass. n. 29294 del 2019);

Cassazione civile sez. VI, sent. del 27/05/2020 n. 9983

Sull’impugnazione dell’estratto di ruolo leggi anche Dopo la notifica della cartella di pagamento è possibile impugnare l’”estratto di ruolo”?