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Sentenza del Giudice di Pace di Salerno, Dr.ssa Maria Pepe, del 03/09/2011
…attualmente in mancanza di sentenze della Suprema Corte che esplichino funzioni nomofilattica, non è pacifica, l’interpretazione dell’art. 149 dlgs 209/05.
In particolare, ritiene questo giudicante che l’attore deve citare in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest’ultimo.
Invero, l’art. 149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle ipotesi indicate nei commi 1-2 e si configura pertanto come norma speciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 144 (lex specialis derogat generali) .
Per quanto riguarda l’interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici previsti dal codice civile.
L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzi tutto interpretata secondo un criterio letteralmente e soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass,. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa alquanto chiaro, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’art. 149 nella parte in cui prevede “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa.
Ed infatti, mentre l’art. 23 legge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude decisamente precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle medesime conclusioni.
L’intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori, si prefigge con il codice delle assicurazioni di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private.
L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nell’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro esclusivamente tra veicoli automobilistici (cd procedura CID), perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare l procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.
Viceversa, la presenza del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare il giudizio ed allungare i tempi processuali, si pensi, ad es. all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore.
La legittimazione passiva del convenuto all’interno della procedura di indennizzo diretto, dunque, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la durata dei processi, e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire celerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dall’art. 111 Cost. e, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità.
