Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza, 02-02-2012, n. 1532
Invero l’impugnata sentenza ha accolto l’appello del contribuente sull’essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione (ente impositore) e del concessionario (emittente la cartella).
Tanto è conforme all’orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e – per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso – l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. sez. un. 16412/2007).
