La notifica è valida anche se la firma sulla ricevuta di ritorno è illeggibile

Da Altalex (link rimosso perché non più funzionante).

“La circostanza che la firma sulla ricevuta di ritorno della raccomandata spedita al curatore sia illeggibile non comporta la nullità della notifica, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio, “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.” (Cass. 9962/2010). Risulta dunque fondato il primo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia proprio la violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 140 c.p.c.), in quanto la CTR non ha ritenuto valida la notifica a causa della illeggibilità della firma della persona che ha ricevuto l’avviso di accertamento”.