Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo BRUNO, del 16 aprile 2012
questo Giudice osserva:
– che, gli obblighi di assistenza posti a carico della compagnia di assicurazione del danneggiato dall’art. 9 del DPR 18/7/06 n. 254 di attuazione dell’indennizzo diretto, vengono considerati dalla norma alla stregua di veri e propri obblighi contrattuali di correttezza e buona fede e, in quanto tali, apparentemente connessi alla prestazione principale dedotta nel contratto assicurativo;
– che, il rapporto assicurativo che intercorre tra l’assicurato e l’assicuratore è un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato da eventuali conseguenze derivategli da un sinistro in cui sia coinvolto e vi sia una sua responsabilità esclusiva o concorrenziale;
– che, gli adempimenti liquidatori posti a carico dell’assicuratore del danneggiato non costituiscono obblighi di fonte negoziale, ma semplice estrinsecazione di un vero e proprio obbligo di legge, attraverso l’attribuzione all’assicuratore di un potere/dovere di sostituzione ex lege della Compagnia di assicurazione del danneggiante, di risarcire in via diretta il proprio assicurato, ricorrendone i presupposti;
– che, la prestazione risarcitoria (e non indennitaria) resa dall’assicuratore a favore del proprio assicurato/danneggiato è, dunque, del tutto estranea al sinallagma negoziale che li unisce (sinallagma che consiste, invece, nel trasferimento in capo all’assicuratore del rischio della responsabilità civile automobilistica dell’assicurato, dietro il pagamento di un premio a tale rischio e, solo a tale rischio commisurato);
– che le prestazioni di assistenza tecnica e di informativa, poste a carico dell’assicuratore del danneggiato, non possono essere ritenute di fonte contrattuale, trattandosi di ulteriori obbligazioni ex lege riconducibili, piuttosto, nel paradigma dell’art. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) anziché in quello dell’art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede);
– che, l’assunto di parte attrice-danneggiata secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesima e la sua Compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale e, pertanto, rettamente avrebbe adito il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex art. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo), non può trovare accoglimento, trovando applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c.
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