Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 02.01.2012 n° 3
nel procedimento sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., non sembra che il giudice investito possa esercitare il potere di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e nemmeno quello di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2), perchè quando si verifica una delle situazione supposte da dette norme e, quindi, nel caso dell’art. 337, comma 2, quando la valutazione dell’autorità della sentenza impugnata è tale da ritenersi giustificata la sospensione, si determina l’impossibilità di mantenimento del processo nel rito sommario.
Ciò, sia perchè l’adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente accelleratoria e semplificata del procedimento, sia perchè e soprattutto esige, a norma dell’art. 702 ter la sua adozione all’esito di un’istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contradditorio sull’esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena.
…l’insorgenza di una questione di pregiudizialità …determina la situazione supposta dal terzo comma dell’art. 702 ter c.p.c. e, quindi, il giudice deve disporre, ai sensi di tale norma, il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 o dell’art. 337, comma 2, nell’ambito del rito sommaria è per ciò solo illegittima.
