Il potere del giudice di compensare le spese non è arbitrario ma vincolato a ragioni che devono essere intelligibili

Cassazione, sez. II, 30 aprile 2012, n. 6608

Con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano il difetto di giusti motivi in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio, motivata apoditticamente sulla base della “complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti”.
La doglianza è fondata in quanto contrastante con il tenore della sentenza di appello ove si da atto della totale infondatezza e della carenza di prova dell’assunto del C. .
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere del giudice di compensare le spese non è arbitrario ma vincolato, nel senso che devono essere intelligibili le ragioni per le quali viene derogato il rispetto del principio della soccombenza, riconosciuto dall’art. 92 c.p.c. così da consentirne l’effettivo controllo di legalità (Cfr. S.U. Cass. n. 20599/2008).
L’affermazione della “complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti” é sostanzialmente tautologica e priva di una concreta motivazione sia pure ricavabile dal contesto della sentenza. Consegue che, limitatamente a detta statuizione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Da AvvocatiOttaviano.it