Insidia stradale: se la pioggia copre la buca non è esclusa la responsabilità per vizio di manutenzione ex art. 2051

Cass. Civ, Sez. III, Ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430

(2051 – nesso di causalità)

…la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.

La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.

La pioggia che, nascondendo le asperità del suolo le ha rese ancor più insidiose, è un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno e non una causa di interruzione del nesso causale.
La pioggia non può infatti essere considerata “evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno“.