UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di Salerno, Dott. Luigi Vingiani, Sent. del 20/05/2012
SINTESI DELLA SENTENZA
in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 724 del 16 giugno 2009 della V Sezione Tributaria (depositata il 19 gennaio 2010) in una vicenda analoga a quella in esame, (in cui l’opponente lamentava l’illegittimità della iscrizione a ruolo poiché effettuata in modo non conforme alla legge ed in particolare assumeva l’omissione della notifica della cartella di pagamento) ha affermato che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Invero, l’art. 19 D. Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) prevede espressamente l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tuttavia, va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 ( Cass. n. 10672/2009 e Cass. S.U. n. 11087/10). Inoltre, spettando al giudice dell’impugnazione il compito di valutare il contenuto “sostanzialmente impositivo” , inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (V. Sentenza n. 21045 dell’8 ottobre 2007) , è del tutto evidente che l’impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo. Peraltro, non va sottaciuto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. (V. Cassazione n. 17202/2009)… In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell’esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico. (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/10, ed in ordine alla sussistenza dell’interesse ad impugnare anche Cass. S.U. 11087/10). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando l’estratto di ruolo riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso in esame.
Relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva del concessionario, si richiama Cassazione VI Civile del 02 Febbraio 2012, n. 1532 – secondo cui l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità della mancata notifica degli atti presupposti, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. Sez. Un. 16412/2007).
…per l’opposizione ai sensi dell’art.615 c.p.c. non e’ previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust. civ. Mass. 1999,2262).
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… il giudicante ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Salerno sezione lavoro che con sentenza 3781/2011 ha sancito l’inapplicabilità del termine decennale ex art.2953 c.c. giacché la cartella esattoriale è assimilabile all’ingiunzione fiscale che ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto ,ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato con conseguente inapplicabilità dell’art.2953 c.c. ai fini della prescrizione.(Cfr. Cass.12263/2007).
… condivide l’orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cassazione 2.10.2008 n. 24442) secondo cui “La sottoscrizione dell’atto di notifica di un avviso di accertamento è elemento costitutivo essenziale di tale atto giuridico, sicché la sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e’ del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e’ prevista solo per la sanatoria della nullità”. Si richiamano altresì le decisioni della Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Milano Sezione XXII Sentenza 15 aprile 2010 e della Commissione Tributaria Regionale di Napoli sezione distaccata di Salerno Sezione II Sentenza 30 Settembre 2010 , Commissione Tributaria provinciale di Lecce sezione V 16.11.2009 – Tribunale di Udine sentenza 1183/09 , secondo cui: “ Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente”. Si ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività del’ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell’articolo 148 c.p.c. determina non la semplice nullità della notifica, bensì “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell’art. 60 del DPR 600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’Ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:
– compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto
– art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica
– art. 148 del c.p.c. inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione:
– art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell’avviso di ricevimento
– art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta all’ufficio postale.
L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa: “Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”. Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento dell’opposizione , della cartella impugnata.

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