Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. del 20 ottobre 2010
10.1. Come noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l’opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l’opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l’opponente ha l’onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
10.2. Ebbene, l’opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio: essa ha prodotto i contratti di acquisto, i documenti di trasporto e ha allegato l’inadempimento dell’acquirente (cfr. sollecito di pagamento del 19.11.2007).
Gli stessi opponenti hanno confermato che i capi di abbigliamento menzionati nelle fatture in atti sono stati consegnati dalla società Me.Ve. S.r.l. Inoltre, essi non hanno contestano l’inadempimento dedotto dall’opposta, ossia il mancato pagamento del corrispettivo.
10.3. Gli opponenti affermano che la merce consegnata presenta vizi e difetti: in particolare che i jeans si strappano e i bottoni si staccano.
L’opposta eccepisce che:
a) nessuna tempestiva contestazione della mercé è stata formalizzata dagli opponenti;
b) la doglianza è infondata e priva di riscontri.
10.4. Sulla tempestività della denuncia
Occorre premettere in linea di principio che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché il venditore abbia eccepito la tardività della denuncia, incombe sull’acquirente non solo l’onere della prova dell’esistenza dei vizi ma anche della tempestività della denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione (fra le tante Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12130 del 14/05/2008; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007). Sulla forma della denuncia la giurisprudenza ha precisato che “ai sensi ed agli effetti dell’art. 1495 cod. civ. la denuncia può essere fatta in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica” (Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 328 del 15/01/1991; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 5142 del 03/04/2003). Orbene, gli opponenti non hanno ottemperato al proprio onere probatorio.
I capi di abbigliamento sono stati consegnati dalla società Me.Ve. S.r.l. nel periodo febbraio – settembre dell’anno 2007: segnatamente in data 12.02.2007, 22.02.2007, 26.07.2007 e 08.09.2007.
Gli opponenti hanno prodotto in giudizio comunicazione mail del 29.10.2007 con il seguente contenuto: “potreste verificare la qualità del capo come da scheda. Mi sono tornati indietro alcuni jeans che si rovinano in meno di 1 settimana”.
L’art. 1495 cod. civ. stabilisce che i vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta.
Nessuna evidenza processuale attesta il momento della scoperta dei vizi da parte della società Bo.Ab. S.n.c.: né quando i vizi si sono manifestati né la data in cui gli acquirenti hanno rappresentato alla società Bo.Ab. S.n.c. le anomalie dei jeans. Al riguardo si evidenzia che la denuncia scritta del cliente Ca.An. è priva di data.
Gli opponenti, quindi, sono decaduti dall’azione di garanzia prevista dall’art. 1490 cod. civ.
10.5. Sui vizi e difetti
Si evidenzia, infine, che difetta in assoluto la prova dei vizi e dei difetti: non solo l’allegazione è inesistente ma gli opponenti non hanno né documentato né altrimenti provato i vizi, peraltro rappresentati in modo generico (cfr. mail del 29.10.2007: “alcuni jeans che si rovinano in meno di 1 settimana”).
La società Bo.Ab. S.n.c., infatti, non ha prodotto in giudizio i jeans viziati né li ha restituiti alla venditrice. Resta da dire che dalla documentazione in atti emerge che i vizi lamentati (scuciture – distacco bottoni) riguardano un numero limitato di jeans: due jeans su una fornitura di centosettanta (170) jeans e sessantadue (62) camice.
11. In conclusione, la pretesa azionata da Me.Ve. S.r.l. è provata sia nell’an che nel quantum con l’effetto che l’opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
A fronte di siffatte emergenze processuali spettava agli opponenti, ai sensi dell’articolo 2697 comma 2 cod. civ., provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi ed in particolare l’adempimento dell’obbligazione di pagamento delle fatture azionate dall’opposta (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).