Giudice di Pace di Palermo, sent. del 04/05/2012
l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ed espresso in numerose sentenze ( per tutte, Cass. Civ. 18/04/72 n. 1249 ; Cass. Civ. 19/02/72 n. 493 ) appare volto ad affermare che “l’opposizione a decreto ingiuntivo configura un giudizio ordinario, nel quale la veste di attore sostanziale ( quella formale riguarda l’opponente ) spetta alla parte formalmente convenuta, la quale – di contro – vuol far valere una sua pretesa creditoria ( consacrata nel decreto ingiuntivo ) con la conseguenza che quest’ultima ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della sua pretesa”.
Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo derivante da crediti professionali insoluti, la Suprema Corte ha espresso il principio giuridico per cui “al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura” (così, fra le altre, recentemente, Cass. Civ. n. 4959 del 28/03/2012).
In buona sostanza, per i giudici nomofilattici “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di prestazioni professionali, incombe al legale l’onere di provare, oltre al conferimento dell’incarico, anche l’effettività delle prestazioni indicate in parcella, mentre incombe all’opponente l’onere di provare i versamenti effettuati in acconto” (vedi Cass. Civ. n. 961/1971).
Orbene, nella fattispecie considerata, dall’esame della documentazione offerta in giudizio dall’Avv. M. non si rinviene alcuna prova documentale in ordine al conferimento dell’incarico (leggasi, procura) allo stesso da parte del Sig. T. Francesco, avendo parte opposta unicamente fornito la prova delle prestazioni professionali dalla stessa poste in essere nell’interesse dell’opponente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va osservato che, all’esito della causa, non risulta sufficientemente emersa la prova del credito, sotteso al decreto ingiuntivo impugnato, conformemente al principio giuridico espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 4959 del 28/03/2012 ; conf. da Cass. Civ. n. 961/1971).