Ricorso in commissione tributaria – copia depositata – sottoscrizione e mandato

Corte di Cassazione Sezione V^ Sentenza n. 14389 del 15/06/2010

B. Le prime due doglianze investono la “copia” del ricorso di primo grado “depositata” dal contribuente presso la segreteria della commissione di primo grado di Bolzano. Il Comune – sulla scorta del principio enunciato da questa Corte nelle decisioni dallo stesso indicate (in appresso esaminate) – sostiene l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio perché detta “copia” e la “procura alle liti” contenuta nella stessa non recano la sottoscrizione «in originale».

A sostegno si invoca:

(1) il disposto del terzo comma dell’ art. 18 D. Lg . vo 31 dicembre 1992 n. 546 per il quale (1) “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’ art. 12, comma 3″, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall’ art. 12, comma 6” e (2) “la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’ originale quanto nelle copie dei ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 14, comma 2” (art. 14 , comma 2 : “se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”) , nonché (2) quello del terzo comma dell’ art. 12 del medesimo D. Lg.vo secondo cui “ai difensori… deve essere conferito l’incarico anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato” .

B.1. Specificamente in ordine all’inciso “la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’ originale quanto nelle copie dei ricorso destinate alle altre parti” , invero, questa sezione – sentenza 21 marzo 2001 n. 4051 [resa propriamente in fattispecie di atto (ricorso) di “appello” che “nell’originale e nella copia depositata reca in calce al testo soltanto la sottoscrizione” del “rícorrente” e non pure “quella del difensore a mezzo del quale era stato proposto” (anche se “il difensore nell’originale, aveva certificato l’autografia della procura”], da cui gli excerpta che seguono, come la conforme n. 5295 depositata il 9 aprile 2001 – ha statuito che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del D. Lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all’ ufficio finanziario è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell’autore dell’atto (la parte od il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall’eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale” osservando che l’ “innovazione” [“rìspetto alle norme del previgenle DPR 26 ottobre 1972 n. 636 (artt. 15 e 22)”] costituita dalla affermata necessità (attesa la comminata “inammissibilità”) della sottoscrizione del ricorso “tanto nell’ originale quanto nella copia”, va collegata “alle disposizioni riguardanti le modalità di proposizione del ricorso (in primo grado od in appello) e di costituzione della parte attrice (artt. 20 e 22 dei d.lgs. n. 546 del 1992, richiamati dal successivo art. 53)” atteso che “nelle ipotesi di notificazione diretta, l’originale rimane al destinatario” per cui “il ricorrenle dispone soltanto della copia, e deve depositarla, al momento della costituzione in giudizio, nella segreteria della commissione adita, con dichiarazione di conformità all originale (art. 22)”: “detta copia, in quelle ipotesi, è dunque l’unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull’esistenza e validità dell’atto d’impulso processuale, a differenza di quanto si verifica in caso di notificazione per ufficiale giudiziario, con deposito in sede di costituzione dell’originale, ovvero si verificava nel rito anteriore, in cui l’atto doveva essere spedito o consegnato alla segreteria della commissione” e “le indicate peculiarità spiegano l’onere della sottoscrizione anche della copia, con previsione d’inammissibilità del ricorso in assenza di essa, ed al contempo superano i sospetti d’illegittimità costituzionale perché la diversità di disciplina trova base logica nella circostanza che soltanto la copia è inclusa nel fascicolo processuaIe e consente il predetto controllo”.

Nella medesima decisione si è, altresì, osservato che “non può evitare l’inammissibilità” detta neppure “il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell’originale in suo possesso (corne [in quella] specie, in relazione all’idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell’intero atto)” in quanto “le norme sui requisiti di forma indispensabili per l’attivazione del giudizio rispondono ad interessi anche pubblicistici, hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e che, quindi, il riscontro della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle parti.

Sulla stessa scia, nella successiva Sentenza 10 gennaio 2004 n. 205 [al fine di “stabilire se la mancata sottoscrizione del ricorso (esemplare depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale) sia causa di inammissibilità del medesimo”] si è ribadito che “il ricorso introduttivo del giudizio tributario è inammissibile tutte le volte in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrízione dell autore dell ‘atto, cioè della parte ovvero il suo difensore, indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale. La tesi è stata, infine, ancor di recente sostanzialmente riaffermata da Cass., trib., 18 giugno 2009 n. 14117.

B.2. Siffatti principi a diversamente da quanto (peraltro immotivatamente) ritenuto anche da Cass., trib., 22 marzo 2006 n. 6591 – non sono affatto condivisibili perché gli stessi, fondamentalmente, non considerano:

(1) che le “copie del ricorso”, di cui l’ art. 18 impone la sottoscrizione a pena di inammissibilità, sono soltanto quelle “destinate alle altre parti” quindi le Copie impiegate per la “notificazione” (nel senso del terzo comma dell’ art. 16 D. Lg.vo n. 546/1992, per il quale “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”, “ovvero”, se dirette ad un tributario od all’“ente locale”, “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”) del medesimo ricorso a dette “altre parti” – e (2) che nella previsione (certamente in senso tecnico) delle “altre parti” del processo, giusta la identificazione delle stesse operata dall’ art. 10 D. Lg.vo n. 546 del 1992, non è compreso, ne può essere compreso, il giudice perché soggetto (come le parti) del processo ma non parte dello stesso processo, attesa anche la necessaria sua posizione (art. 111 Cost.) di terzo rispetto a quelle. Di conseguenza (tenuto conto della sua finalità, quale univocamente desumibile dal tenore letterale e dalla collocazione della stessa) la norma indicata (ed invocata dal Comune ricorrente) regola unicamente (e si applica, quindi, soltanto al)l’ ipotesi di ricorso proposto contro più parti (come, ad esempio, in caso di ricorso proposto contro ente impositore e il concessionario della riscossione o di appello proposto non da tutti i litisconsorzi necessari e da notificare agli stessi per l’ integrità del contraddittorio), non già alla “costituzione in giudizio del ricorrente” (e/o dell’ appellante, tenuto conto del disposto del secondo comma del successivo art . 53: “il ricorso in appello deve essere depositato a norma dell’ art. 22, commi 1, 2 e 3”) , perché l’attività di “costituzione in giudizio del ricorrente” e specificamente, nonchè diversamente, regolata dall’art. 22 del medesimo D. Lg.vo del 1992 per il primo comma del quale, per quanto interessa, “il ricorrente” deve depositare (“entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità”) , “nella segreteria della commissione tributaria adita” (ovvero trasmettere “a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento”) “l’originale del ricorso” se “notificato e norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c.” ovvero “copia del ricorso consegnato o spedito per posta” , con la precisazione (terzo comma) che “in caso di consegna 0 spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente” e l’ulteriore specificazione che “se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente” (“l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’ articolo seguente”).

B.3. La portata del contestato principio richiamato innanzi (supra, sub B.1.), peraltro, è già stata (opportunamente) precisata e delimitata nella già richiamata decisione n. 6391 del 2006 seguita anche da Cass., trib., il maggio 2007 n. 10958 nonché dalla coeva 30 giugno 2006 n. 15159 [che richiama 1’analoga decisione n. 21170 del 30 ottobre 2005, anch’ essa sulla specifica, significativa fattispecie (nella Stessa esaminata) di rovesciamento dell’ordine procedimentale determinato dalla consegna (da parte del ricorrente) della copia dell’atto, anziché dell’originale, all’ufficio e dal deposito dell’originale, in luogo della copia conforme, presso l’organo giurisdizionale] – nel senso che la “mancanza di sottoscrizione” sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso “va intesa in modo davvero radicale, ossia” solo “come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge” . La sentenza del 2006, invero, ha giustamente evidenziato che la sanzione dell’ “inammissibilità” del ricorso (“rilevabìle d’ufficio non sanata né sanabile neppure dalla costituzione in giudizio del resistente) “appartiene al novero di quelle c.d. forti”, cioè delle sanzioni “caratterizzate dalla insanabilità del vizio”, e, pertanto, per il suo “rigore sanzionatorio”, la portata della stessa – tenuto “presente l’insegnamento fornito dalla corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della ‘tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità’ (sentenze nn. 189 del 2000 e 520 del 2002) e di cui questa Corte ha già fatto applicazione nella materia di cui all’art. 22 cit. (v. la sent. n. 18088 del 2004) – deve essere intesa (cfr. , sul punto, Cass. , trib. , 31 ottobre 2005 n . 21170) “in senso restrittivo”, cioè “riservando” ad essa “un limitato campo di operatività, comprensivo cioè di quei soli casi nei quali il rigore estremo dell inammissibilità (vera e propria extrema ratio) è davvero giustificato” . “La previsione di inammissibilità” – si è statuito con detta sentenza (come nelle altre innanzi ricordate) -, quindi, deve farsi conseguire solo là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione sia effettiva, non quando essa risulti presente per relationem, attraverso il rinvio implicito dalla fotocopia all’atto (originale) depositato” (in detta ipotesi erroneamente) presso la segreteria dell’Ufficio e questa conformità non sia stata contesta o, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata”: a maggior ragione, pertanto, deve ritenersi ed affermarsi che non può sanzionarsi con 1’inammissibilità la pretesa mancanza di sottoscrizione “in originale” della copia del ricorso da depositare e depositata presso la segreteria del giudice tributario, in ordine alla quale copia il terzo comma dell’art. 22 prescrive, come vieto, che il ricorrente attesti esso stesso, unicamente, “la conformità del fatto depositato” (quindi della “copia”) a “quello” (costituente l’“originale”) “consegnato o spedito” alla controparte.

B.4. L’art. 22 del D. Lg.vo n. 546 del 1992, peraltro, come perspicuamente evidenziato nella più volte richiamata sentenza n. 6391 del 2006 , “fornisce la chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo o dell’appello” allorché (quinto comma) stabilisce che “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi”, quindi ed in particolare, anche ove le “contestazioni” riguardino la conformità all’originale della copia del ricorso depositata nella segreteria: per tale decisione, infatti, l’inciso detto stabilisce “una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione (… vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali”, in particolare “l’esistenza della sottoscrizione della parte e del difensore del ricorrente” nell’“originale” del ricorso.
Specificamente in ipotesi di deposito, quale copia del ricorso, della fotocopia dell’originale (recante in calce “chiaramente leggibile la firma del difensore” e “l’attestazione di conformità alla copia [recte: originale] consegnata all’ente impositore” nella sentenza l5 marzo 2004 n. 5257 di questa sezione – ricordato aver la Corte affermato, “con riguardo all’atto di citazione”, che “lo stesso non è affetto da nullità quando nella copia notifcata ma del difensore sia riprodotta soltanto fotostaticamente e tale atto contenga inoltre (…) le indicazioni che ne evidenziano la provenienza dal difensore munito di mandato (Cass. 6480/1998; altresì, Cass. 10491/1994)” – si è condivisibilmente statuito che quella copia non è un “un atto del tutto privo di sottoscrizione” per cui non “opera la sanzione della inammissibilità ex art. 18 terzo e quarto comma D. Lg.vo 546/1992”.

B.5. In conclusione, deve affermarsi che la mancata sottoscrizione «in originale» della copia del ricorso depositata dal ricorrente presso la segreteria del giudice tributario, denunziata dal Comune, non costituisce affatto irregolarità di tale copia perché l’art. 22 del D. Lg.vo n. 546 del 1992 richiede soltanto che la parte il suo difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale dello Stesso ricorso spedito o consegnato alla controparte, e, comunque, perché l’eventuale “irregolarità” afferente a quella mancanza non integra affatto una “nullità insanabile” avendo di certo lo stesso Comune (che tanto non ha contestato) potuto e dovuto riscontrare l’esistlenza della firma della parte (e/o del suo difensore) nell’ originale del ricorso ad esso spedito e/o consegnato.

B.6. in ordine, poi, alla irrilevanza giuridica della mancanza della sottoscrizione “in originale” della procura (sempre nella copia depositata) – nonostante il contrario (isolato) avviso espresso da questa sezione (Casa, trib., 5 marzo 2010 n. 5371), non condivisibile sia per 1’esegesi degli artt. 18 e 22 del D. Lg.vo n. 546 del 1992 innanzi svolta sia per le ragioni che seguono – va ribadito (Cass. trib., 6 giugno 2007 11. 13208) esser sufficiente “che la sottoscrizione della parte sía contenuta nell’originale e sia seguita dall’autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga” soltanto “elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizíone o l’indicazione del mandato (ex multis Cass. 5323/04, 13369/03, 15072/01)” per cui “la sottoscrizione della procura (come pure dell’autenticazione del difensore)” deve esser “sempre rilevata con riferimento all’originale dell’atto e non alla copia notificata” . Già in precedenza, peraltro, in applicazione al processo tributario dei principi sviluppati per quello civile ordinario per i qual i “non occorre che la procura sia integralrnente trascritta nella copia notifìcata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 15173 del 2001 e 15354 del 2004)” si è precisato (Cass., trib., 12 aprile 2006 n. 8601, da cui gli excerpta) che su rispetto all originale notifcato dal contribuente all’impositore deve riguardare il contenuto dell’atto” per cui “deve ritenersi sufficiente l’apposizione” (nella copia) di una “nota che attesti la presenza sull’originale” del “mandato rilasciato al difensore”