Alternatività o cumulatività della procedura di indennizzo diretto nella fase stragiudiziale e in quella giudiziale

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n° 13052 del 28.10.2011, tenta di fornire dei chiarimenti sulla interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2010 vertente sulla alternatività o cumulatività dell’azione di indennizzo diretto con quella contro la compagnia assicurativa del responsabile civile, distinguendo, peraltro, la fase stragiudiziale da quella giudiziale.

La Corte, nel dichiarare la facultas, ha lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con azione diretta ex art. 144 del codice sia con l’azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c.,concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente.

Ciò non comporta,tuttavia, che queste diverse azioni siano cumulabili né che possano essere proposte in fasi successive.

La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo.

Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell’altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.

La Corte ha affermato che la disposizione di cui all’art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo “potere” intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale.

In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla lettura costituzionalmente orientata, preferibile la tesi:

a. dell’assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici;

b. della facoltà di scelta in fase giudiziale, in termini di alternatività, nei confronti dell’una o dell’altra (ovviamente nel rispetto dell’iter procedimentale stragiudiziale prescritto per ciascuna di tali azioni ex artt. 144 e ss. ed ex art. 149 del Codice).

Questa tesi ha, in primo luogo, il pregio di rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dell’autore del danno (nel rispetto tra l’altro della citata direttiva CE).

Inoltre, sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si limiti ad affermare la possibilità in capo al danneggiato di scegliere il soggetto passivamente legittimato, non si può comunque ritenere che tale facoltà di scelta sia negata in fase stragiudiziale, essendo in tale fase ammissibile la cumulabilità.

Ciò premesso, nella fattispecie concreta, devesi rigettare l’eccezione pregiudiziale proposta dall’intervenuta, secondo cui sarebbe inammissibile la domanda dell’attore per mancato rispetto della procedura di risarcimento diretto.

L’attore infatti aveva espletato la procedura stragiudiziale (con le modalità richieste dalla legge) nei confronti di entrambe le compagnie di assicurazione, avendone (alla luce di quanto esposto) la facoltà.

Successivamente ha evocato in giudizio solamente il responsabile e la compagnia assicuratrice dello stesso, consumando così la propria facultas agendi.

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