Cartella esattoriale: in alcuni casi può essere impugnata nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa

Giudice di Pace di Ottaviano, Dott. Antonio Fuscellaro, Sent. del 18 gennaio 2012

la cartella esattoriale può essere impugnata nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa, ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e/o 204 bis del Codice della Strada e/o 5, 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando sia dedotta (e, s’intende, dimostrata) l’omessa notificazione dell’atto (verbale d’accertamento o provvedimento prefettizio) sul quale essa si fonda, occorrendo recuperare il relativo momento di garanzia giurisdizionale,ovvero quando sia dedotta (e, s’intende, dimostrata) l’inesistenza fattuale o giuridica dei provvedimento sanzionatorio ovvero quando sia dedotta (e, s’intende, dimostrata) la mancanza delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stato emesso un provvedimento sanzionatorio e/o se questo sia stato notificato (cfr., ex plurirnis, Cass. Civ., SS. UU., 10 agosto 2000, n. 562, Cass. Civ., SS. UU., 23 novembre 1995, n. 12107, e Cass. Civ., SS. UU., 10 gennaio 1992, n. 190), mentre in tutti gli altri casi possibili (id est, avvenuto pagamento, prescrizione, decadenza, decesso dell’obbligato, irregolarità intrinseche e similia), per contro, la cartella medesima può essere impugnata solo nelle forme e nei termini dell’opposizione preventiva all’esecuzione (non ancora iniziata), ex art. 615, 1° c. del c. p. c., ovvero nelle forme e nei termini dell’opposizione successiva all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi (se l’esecuzione abbia già avuto inizio), ex art. 615, 2° c. ed ex art. 617 del c. p. c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., I Sez., 3 agosto 2001, n. 10711, Cass. Civ., I Sez., 20 luglio 2001, n. 9912, e Cass. Civ., SS. UU., 10 agosto 2000, n. 562).

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