Cass. Civ., sez. VI-2, 13 maggio 2013, n. 11335
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320).
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