L’assicurazione non può agire in rivalsa se il proprietario prova che la circolazione è avvenuta a sua insaputa e contro la sua volontà

 Corte di Cassazione, Sez. Sesta Civile, sent. del 28.08.2012 n. 14681

…l’impresa designata dal “fondo di garanzia per le vittime della strada” assume la stessa posizione giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore — (con le sole limitazioni di cui all’art. 21 della citata legge); conseguentemente, se la circolazione è avvenuta in situazione da escludere la responsabilità del proprietario, secondo il disposto dell’art. 2054 terzo comma cod. civ., e, cioè, si sia verificata non solo all’insaputa del proprietario medesimo, ma anche contro la sua volontà, estrinsecatasi nell’adozione di misure idonee ad impedirla, secondo criteri di ordinaria diligenza, l’assicuratore, il quale è ugualmente obbligato verso il terzo danneggiato, salvo il diritto di rivalsa verso il conducente responsabile dell’incidente (art. 1 secondo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990) non può avere azione di rivalsa nei confronti del proprietario — assicurato (art. 18 secondo comma della citata legge, Cass. 6893 del 2005) e pertanto, analogamente a norma dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 va escluso a carico del proprietario del veicolo non coperto da assicurazione l’obbligo di rimborsare, in ogni caso, all’impresa designata l’indennizzo erogato in favore del soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro cagionato dalla circolazione del veicolo stesso se il proprietario provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (Cass. 10851 del 1991)…

Il testo completo su dirittoitaliano.com