Suprema Corte di Cassazione, III Sez. Civile, sent. del 18.10.2012 n. 17896
Fatto
1. Con sentenza del Giudice di Pace di Roma veniva rigettata la domanda risarcitoria di D.P. , in relazione al sinistro occorso in (…) in Via (…), tra l’Audi coupé di C.V. e l’attore, il quale, fermo in prossimità del marciapiede antistante l’Istituto scolastico (…) , era stato urtato dall’Audi all’altezza della caviglia e del polpaccio posteriore sinistro. Il P. proponeva appello deducendo che in corso di causa la N. T. gli aveva versato l’importo di Euro 5.880,00, accettato a titolo transattivo con l’impegno ad abbandonare il giudizio; che inopinatamente, il convenuto V. aveva continuato il giudizio, inducendo testimoni a proprio favore che avevano determinato una ricostruzione non veritiera dell’incidente e non provvedendo a notificargli l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale
… il Tribunale di Roma riteneva fondato l’appello del P. , perché l’avvenuta transazione della lite, documentata agli atti, tra lo stesso e la Compagnia N. T., determinava come dovuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa del P. in relazione al sinistro in lite
…
3. Il V. ricorre per cassazione sulla base dei seguenti motivi:
3.1. violazione di norme di diritto con particolare riguardo all’art. 345 c.p.c. per avere il giudice di appello pronunciato la cessazione della materia del contendere sulla base di eccezione illegittimamente sollevata dalle controparti per la prima volta in sede di appello
Diritto
Il primo motivo del ricorso principale – con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la causa sulla base dell’eccezione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, per avvenuta transazione – si rivela fondato. Si tratta, infatti, di eccezione nuova, che avrebbe dovuto essere proposta in primo grado, in quanto la transazione, tra il danneggiato e l’assicurazione, era intervenuta durante il giudizio di primo grado (argomento desumibile, tra le altre, da Cass. n. 13488/2009, 18337/2007, secondo cui costituisce domanda nuova, improponibile in grado di appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – norma che ricalca l’art. 345 c.p.c. – la pretesa fondata sulla presentazione della domanda di condono, fatta valere per la prima volta in appello, nonostante tale fatto costitutivo del diritto si fosse verificato in pendenza del giudizio di primo grado, integrando detta ipotesi mutamento della causa petendi, nonché del petitum, in quanto il contribuente chiede la cessazione della materia del contendere, in luogo dell’iniziale richiesta di ottenere l’annullamento dell’atto impositivo impugnato). Infatti, non si può introdurre in appello una causa petendi né un petitum diversi, fondati su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado (pur essendo già intervenute nel corso di esso, come nella specie), sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine
6.1. Del resto, questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite 3 febbraio 1998 n. 1099, ha affrontato il tema della distinzione tra eccezioni in senso stretto e non, e della rispettiva loro rilevabilità e, dopo aver ricordato che le prime ricorrono quando la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, ha ritenuto che il giudice deve tener conto dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di utilizzare la sua scienza privata o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce solo nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista; ha quindi precisato che, in entrambi i casi, è necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile. In altre parole, con estrema chiarezza, la Corte non solo ha distinto tra allegazione dei fatti e loro rilevazione, ma ha precisato che della prima non solo deve necessariamente farsi carico la parte, ma che questa deve provvedere alla loro acquisizione-allegazione nel rispetto dei tempi processuali previsti dalla legge, per cui, con singolare forza, ha ribadito che, per essere valutati dal giudice, quei fatti devono essere dedotti rite et recte, ossia nella prima difesa utile rispetto al momento della conoscenza – disponibilità dei fatti stessi ovvero dal loro emergere come processualmente rilevanti. Con detta decisione le sezioni unite hanno affermato che è onere delle parti allegare i fatti rilevanti per la decisione nel rispetto dei tempi fissati dalle norme rilevanti (in quell’occasione, gli artt. 414, 416 e 420 c.p.c.), venendo così precluso alle parti stesse la possibilità di allegare ad libitum e nel tempo ritenuto più congruo ciò che invece è necessario acquisire al processo perché esso possa svolgersi secondo i tempi previsti dalla legge (principi ribaditi, tra le altre, da Cass. Sez. III, n. 14581/2007; 7542/2012 e Sez. lav. n.12353/2010).
6.2. Deve pertanto ribadirsi che: “far valere nei confronti del creditore quale fatto estintivo l’esistenza di una conciliazione (o transazione, come nella specie) non integra un’eccezione in senso stretto, ma la relativa circostanza, per essere presa in esame dal giudice, deve essere dedotta nella prima difesa utile e, quindi, anche nel corso del giudizio, sempre che la conciliazione stessa sia avvenuta quando già detto giudizio pendeva, nel qual caso va allegata nella prima udienza successiva” (Cass. n. 3322/2008).
6.3. Applicando questo principio al caso in esame, mentre da un Iato deve escludersi che l’esistenza di una transazione integri un’eccezione in senso stretto, dall’altro va rilevato che il fatto-transazione non è stato tempestivamente allegato rispetto al momento in cui esso è venuto ad esistenza. In altre parole, l’odierna resistente non ha dimostrato che tale deduzione sia avvenuta nella prima difesa utile dopo che la transazione era stata posta in essere (vale a dire entro l’udienza di comparizione in primo grado). In mancanza di tale dimostrazione, il motivo della parte ricorrente principale deve essere accolto.
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